Sentenza del 23/10/2017 n. 4274 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la mancata presentazione, per l'anno d'imposta 2002, della dichiarazione annuale IVA e del Modello Unico relativo a imposte dirette, IVA e IRAP, nonostante fosse stata presentata la comunicazione dati IVA. Sulla base dei dati disponibili, l'Ufficio aveva determinato d'ufficio il reddito da lavoro autonomo in euro 48.553,00. La contribuente sosteneva che l'omissione fosse dovuta a un errore del professionista incaricato e chiedeva l'annullamento dell'accertamento o, in subordine, la rideterminazione del reddito. In primo grado era stato riconosciuto il diritto alla deduzione di oneri per euro 6.999,00. L'Agenzia ha impugnato tale riconoscimento, sostenendo che deduzioni e detrazioni possono essere riconosciute soltanto se indicate nella dichiarazione dei redditi, che nel caso concreto era stata omessa. Ha inoltre contestato la mancata dimostrazione dell'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato integralmente la sentenza di primo grado e confermato la legittimità dell'avviso di accertamento originario. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione e ha escluso il riconoscimento degli oneri deducibili e delle detrazioni, poiché non erano stati indicati in una dichiarazione fiscale validamente presentata. Ha inoltre confermato l'assoggettabilità della contribuente all'IRAP, rilevando che ella non aveva provato l'assenza dei presupposti impositivi. Non sono state liquidate spese di giudizio, considerata la mancata costituzione della contribuente nel grado di appello.
Norme richiamate
Art. 1, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
La dichiarazione dei redditi è un obbligo annuale anche quando non risulti dovuta alcuna imposta; l'omissione consente all'Amministrazione di procedere secondo le regole dell'accertamento d'ufficio.
Gli Uffici procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulle.
In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare d'ufficio il reddito sulla base degli elementi comunque acquisiti.
Art. 10 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplina gli oneri deducibili dai redditi dichiarati.
Gli oneri deducibili incidono sulla base imponibile dei redditi dichiarati, ma, secondo la decisione, non possono essere riconosciuti in assenza di una dichiarazione dei redditi validamente presentata.
Art. 15 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplina le detrazioni d'imposta.
Le detrazioni devono essere fatte valere nella dichiarazione fiscale; la loro mancata indicazione, collegata all'omessa dichiarazione, ne impedisce il riconoscimento.
Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità.
L'omessa dichiarazione IVA consente all'Ufficio di procedere direttamente all'accertamento dell'imposta, anche senza una preventiva ispezione contabile.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La contribuente che intenda escludere l'IRAP deve fornire gli elementi probatori idonei a dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, in particolare dell'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento d'ufficio sulla base dei dati e delle informazioni comunque disponibili, anche senza preventiva ispezione della contabilità.
- La comunicazione dati IVA può costituire una fonte informativa utilizzabile dall'Ufficio per ricostruire ricavi, costi e reddito imponibile, ma non sostituisce la dichiarazione dei redditi ai fini dell'esercizio delle deduzioni e detrazioni.
- In assenza di una dichiarazione dei redditi validamente presentata, gli oneri deducibili e le detrazioni possono essere esclusi anche se il contribuente produce successivamente documentazione relativa alle spese.
- L'errore o l'inadempimento del professionista incaricato non elimina automaticamente l'obbligo fiscale del contribuente e deve essere adeguatamente provato, anche mediante documentazione dell'incarico e, se necessario, azioni di responsabilità.
- Chi esercita un'attività professionale e intende contestare l'IRAP deve allegare e provare l'assenza di autonoma organizzazione; il semplice esercizio personale della professione non è sufficiente, da solo, a escludere l'imposta.
- La mancata costituzione in appello lascia prive di adeguato contrasto le contestazioni dell'Amministrazione e può comportare la conferma dell'accertamento, oltre alla mancata liquidazione delle spese in favore della parte non costituita.
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