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Sentenza

Sentenza del 23/10/2017 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Costruzione e ristrutturazione di immobile ad uso abitativo "prima casa" - Avviso di liquidazione tributi erariali sulle operazioni di credito a medio e lungo termine - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta fondata: per individuare il regime applicabile rileva la superficie dell’immobile destinato a prima casa. Se tale superficie supera i 240 metri quadrati, l’immobile è qualificato come abitazione di lusso e il finanziamento non beneficia dell’imposta sostitutiva agevolata dello 0,25%. Si applica invece l’aliquota ordinaria del 2%. L’avviso di liquidazione è quindi confermato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile a un finanziamento a medio o lungo termine destinato alla costruzione o ristrutturazione di un’abitazione qualificata come "prima casa". Il ricorrente contestava l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 2%, sostenendo l’applicabilità dell’aliquota agevolata dello 0,25%. La questione decisiva era stabilire se la superficie dell’immobile superasse il limite di 240 metri quadrati, oltre il quale l’abitazione è considerata di lusso e non può beneficiare dell’agevolazione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine

    0,25% per i finanziamenti agevolati; 2% per i finanziamenti ordinari

    L’aliquota agevolata si applica ai finanziamenti destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa solo quando l’immobile possiede i requisiti previsti per non essere qualificato come abitazione di lusso.

  • Criterio della superficie massima di 240 metri quadrati per le abitazioni di lusso

    La dimensione quantitativa massima non può superare i 240 metri quadrati

    Il superamento della soglia di 240 metri quadrati comporta la qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso, con conseguente esclusione dall’aliquota agevolata.

Massime di principio

  • Per applicare l’imposta sostitutiva agevolata sui finanziamenti destinati alla prima casa non è sufficiente la semplice dichiarazione del contribuente: devono essere verificati i requisiti oggettivi dell’immobile.
  • Il superamento della soglia dimensionale prevista per le abitazioni di lusso può comportare la perdita dell’agevolazione, anche se l’immobile è destinato ad abitazione principale o prima casa.
  • Quando l’immobile è qualificato come abitazione di lusso, l’aliquota applicabile al finanziamento passa da quella agevolata dello 0,25% a quella ordinaria del 2%.
  • In caso di contestazione dell’avviso di liquidazione, è necessario dimostrare concretamente che l’immobile rientra nei limiti dimensionali e negli altri requisiti richiesti dalla normativa agevolativa.

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