Sentenza del 23/10/2017 n. 107 - Comm. Trib. II grado di Trento
Accertamento relativo a maggiori redditi ai fini Irpef - accertamento a tavolino - notifica dell'accertamento anteriore ai 60 giorni dal verbale di contraddittorio - applicazione art. 12, co. 7, l. n. 212 del 2000 - annullamento dell'avviso di accertamento - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente, insegnante con reddito dichiarato di circa 28.000 euro, un maggior reddito imponibile IRPEF di circa 181.631 euro per l'anno 2009, desunto dal tenore di vita, dalle spese sostenute e da versamenti e bonifici ricevuti da -BX- e da -VX- s.r.l. La contribuente aveva eccepito, tra l'altro, l'illegittimità dell'avviso perché notificato 51 giorni dopo il verbale di contraddittorio, quindi prima del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, e aveva sostenuto che le somme ricevute costituivano restituzione di debiti pregressi o liberalità, non redditi imponibili.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e l'annullamento dell'avviso di accertamento è stato confermato, sebbene per una motivazione diversa da quella adottata dal primo giudice. La Commissione ha stabilito che l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non si applicava al caso concreto, trattandosi di un accertamento a tavolino, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali della contribuente. Inoltre, per l'IRPEF, tributo non armonizzato, l'assenza di un previo contraddittorio non comporta automaticamente la nullità o l'annullabilità dell'accertamento. Tuttavia, l'avviso è stato annullato nel merito perché gli estratti conto prodotti dalla contribuente dimostravano la tracciabilità dei bonifici e dei giroconti, sufficienti a spiegare la provvista finanziaria utilizzata per sostenere le spese. L'Amministrazione non aveva provato l'esistenza di ulteriori attività o redditi occultati e non aveva adeguatamente superato la prova contraria fornita dalla contribuente. Le spese di lite, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.
La disposizione riguarda le verifiche precedute da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Non si applica automaticamente agli accertamenti a tavolino fondati sull'esame di documenti acquisiti dall'Amministrazione o forniti dal contribuente.
Art. 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il contribuente può dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o comunque esclusi dalla base imponibile.
In caso di accertamento sintetico, il contribuente deve fornire una prova documentale dell'origine non reddituale delle somme impiegate per sostenere le spese. Gli estratti conto bancari e la tracciabilità dei flussi possono costituire prova sufficiente, purché coerenti con la spiegazione fornita.
Art. 56, D.Lgs. n. 546 del 1992
Riproduzione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di primo grado.
La norma consente di riproporre in appello le questioni dedotte in primo grado e non esaminate, ma la decisione finale è stata fondata sulla carenza sostanziale della pretesa impositiva.
Cassazione, Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823
L'obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporta la nullità dell'atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere.
Non esisteva, secondo il principio applicato nella sentenza, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo sanzionato con la nullità per gli accertamenti relativi all'IRPEF, salvo specifiche previsioni normative.
Massime di principio
- Negli accertamenti a tavolino relativi all'IRPEF, svolti senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non si applica automaticamente.
- Per l'IRPEF, l'assenza di un previo contraddittorio non determina di per sé la nullità o l'annullabilità dell'avviso, in mancanza di una specifica disposizione normativa.
- Nell'accertamento sintetico, la contribuente può vincere la presunzione reddituale dimostrando documentalmente l'origine non imponibile delle somme utilizzate per sostenere le spese; la tracciabilità bancaria è un elemento particolarmente rilevante.
- L'Amministrazione non può limitarsi a qualificare come generiche le giustificazioni del contribuente, ma deve valutare concretamente la documentazione bancaria e fornire elementi idonei a dimostrare che le somme costituiscano redditi occultati.
- La prova dell'origine delle disponibilità finanziarie non richiede necessariamente una tipologia documentale predeterminata, ma deve essere concreta, coerente e verificabile.
- La conferma dell'annullamento dell'atto può essere fondata su ragioni diverse da quelle accolte in primo grado, purché il risultato processuale sia corretto e la pretesa tributaria risulti comunque infondata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 ott 2017Sentenza del 23/10/2017 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 23 ott 2017Sentenza del 23/10/2017 n. 108 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 23 ott 2017Sentenza del 23/10/2017 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 23 ott 2017Sentenza del 23/10/2017 n. 257 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 23 ott 2017Sentenza del 23/10/2017 n. 259 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 23 ott 2017Sentenza del 23/10/2017 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →