Cassazione Civile, Sentenza n. 9729/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento con sanzioni relativo al bollo auto 2008 sull'autocarro targa BS273YM. Questione centrale: tempestività della notificazione dell'atto impositivo rispetto al termine triennale previsto dall'art.5 co.51 d.l. 953/82 conv. l.53/83; la Regione sostiene che la spedizione tramite servizio postale il 23/12/2011 (prima del termine decadenziale fissato al 31/12/2011) rende l'atto tempestivo in virtù del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione (postalizzazione); il contribuente contestava la notificazione avvenuta materialmente dopo il 31/12/2011 e la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto l'avviso illegittimo per tardività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Veneto, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. La Corte ha ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi tributari; quindi la spedizione dell'avviso all'ufficio postale il 23/12/2011 è da considerarsi tempestiva rispetto al termine decadenziale del 31/12/2011. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha disposto la compensazione delle spese per l'intero giudizio.
Norme richiamate
art.5 co.51 d.l. 953/1982 conv. in l. 53/1983
Il termine triennale previsto per l'azione di accertamento della tassa automobilistica è stato interpretato come limite decadenziale dell'attività impositiva; pertanto rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica (es. consegna al servizio postale) e non la successiva data di ricezione dal contribuente.
Prevede, in materia tributaria, il principio che una notificazione effettuata mediante servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini iniziano a decorrere dalla data di ricezione. La Corte ha riconosciuto l'applicabilità di tale principio agli atti impositivi.
Norma sulle notificazioni a mezzo posta che la Corte Costituzionale ha in parte dichiarato incostituzionale; dalla giurisprudenza costituzionale è derivato il principio della scissione degli effetti delle notificazioni che la Cassazione ha applicato anche ai tributi.
Corte Costituzionale, sent. n.477/2002 e n.28/2004
C.Cost. 477/2002; 28/2004
Dichiarazioni che hanno affermato il principio che la notificazione a mezzo posta deve considerarsi fatta alla data di spedizione, contribuendo all'estensione del principio di scissione anche alle notificazioni postali e influenzando la successiva disciplina e giurisprudenza.
Cassazione, Sezioni Unite, n.40543/2021
Principio che la data in cui l'ente compie gli adempimenti necessari alla notifica (es. consegna al servizio postale) è rilevante ai fini della tempestività dell'atto impositivo; la mancata conoscenza del contribuente per fatti estranei all'ente non preclude la tempestività dell'azione impositiva.
Cassazione, Sezioni Unite, n.23397/2016
Rilevata la distinzione tra esercizio dell'azione impositiva e successiva fase di riscossione e la necessità del tempestivo esercizio dell'azione impositiva ai fini della non operatività della prescrizione.
art.112 e art.113 cod. proc. civ.; art.360 cod. proc. civ.
art.112; art.113; art.360
Norme processuali richiamate con riferimento ai vizi di omessa valutazione delle censure e carenza di motivazione, nonché alle ipotesi di cassazione per violazione di legge.
art.137 e art.149 cod. proc. civ.; artt.2934 e 2943 cod. civ.; art.53 Cost.
art.137; art.149; artt.2934-2943; art.53 Cost.
Norme e principi invocati nella difesa del contribuente circa gli effetti delle notificazioni, la disciplina della prescrizione/decadenza e la tutela costituzionale dell'accesso alla giustizia; la Corte di legittimità ha però ricostruito la disciplina in favore dell'applicabilità della postalizzazione agli atti impositivi.
Massime di principio
- La spedizione di un atto impositivo tramite servizio postale, comprovata da idonea prova (es. ricevuta di invio), è rilevante ai fini della tempestività rispetto ai termini decadenziali: conta la data di consegna al servizio postale, non la data di effettiva ricezione del destinatario.
- Per gli atti di accertamento tributario il termine previsto per l'esercizio dell'azione è da considerarsi, nella sostanza, un termine decadenziale; dunque il principio di scissione degli effetti della notificazione è applicabile e impedisce che ritardi imputabili al servizio postale inficino la tempestività dell'atto.
- È essenziale distinguere tra fase di accertamento (impositiva) e fase di riscossione: la postalizzazione incide sulla tempestività dell'azione impositiva (accertamento), mentre la prescrizione del credito definito resta regolata dalle norme sulla prescrizione.
- In controversie analoghe, l'amministrazione deve conservare e produrre prova della consegna all'ufficio postale (data di spedizione); il contribuente che non riceve l'atto può tuttavia impugnare, ma la tardività di ricezione non è di per sé decisiva se la spedizione è avvenuta in tempo utile.
- Quando la giurisprudenza sui profili di postalizzazione si è consolidata durante il processo, la Corte può compensare le spese di lite; quindi, in casi con orientamenti giurisprudenziali evoluti, la previsione di compensazione spese è possibile.
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