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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9729/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento con sanzioni relativo al bollo auto 2008 sull'autocarro targa BS273YM. Questione centrale: tempestività della notificazione dell'atto impositivo rispetto al termine triennale previsto dall'art.5 co.51 d.l. 953/82 conv. l.53/83; la Regione sostiene che la spedizione tramite servizio postale il 23/12/2011 (prima del termine decadenziale fissato al 31/12/2011) rende l'atto tempestivo in virtù del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione (postalizzazione); il contribuente contestava la notificazione avvenuta materialmente dopo il 31/12/2011 e la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto l'avviso illegittimo per tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Veneto, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. La Corte ha ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi tributari; quindi la spedizione dell'avviso all'ufficio postale il 23/12/2011 è da considerarsi tempestiva rispetto al termine decadenziale del 31/12/2011. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha disposto la compensazione delle spese per l'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art.5 co.51 d.l. 953/1982 conv. in l. 53/1983

    Il termine triennale previsto per l'azione di accertamento della tassa automobilistica è stato interpretato come limite decadenziale dell'attività impositiva; pertanto rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica (es. consegna al servizio postale) e non la successiva data di ricezione dal contribuente.

  • art.60 d.P.R. 600/1973

    Prevede, in materia tributaria, il principio che una notificazione effettuata mediante servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini iniziano a decorrere dalla data di ricezione. La Corte ha riconosciuto l'applicabilità di tale principio agli atti impositivi.

  • art.149 cod. proc. civ.

    Norma sulle notificazioni a mezzo posta che la Corte Costituzionale ha in parte dichiarato incostituzionale; dalla giurisprudenza costituzionale è derivato il principio della scissione degli effetti delle notificazioni che la Cassazione ha applicato anche ai tributi.

  • Corte Costituzionale, sent. n.477/2002 e n.28/2004

    C.Cost. 477/2002; 28/2004

    Dichiarazioni che hanno affermato il principio che la notificazione a mezzo posta deve considerarsi fatta alla data di spedizione, contribuendo all'estensione del principio di scissione anche alle notificazioni postali e influenzando la successiva disciplina e giurisprudenza.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n.40543/2021

    Principio che la data in cui l'ente compie gli adempimenti necessari alla notifica (es. consegna al servizio postale) è rilevante ai fini della tempestività dell'atto impositivo; la mancata conoscenza del contribuente per fatti estranei all'ente non preclude la tempestività dell'azione impositiva.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n.23397/2016

    Rilevata la distinzione tra esercizio dell'azione impositiva e successiva fase di riscossione e la necessità del tempestivo esercizio dell'azione impositiva ai fini della non operatività della prescrizione.

  • art.112 e art.113 cod. proc. civ.; art.360 cod. proc. civ.

    art.112; art.113; art.360

    Norme processuali richiamate con riferimento ai vizi di omessa valutazione delle censure e carenza di motivazione, nonché alle ipotesi di cassazione per violazione di legge.

  • art.137 e art.149 cod. proc. civ.; artt.2934 e 2943 cod. civ.; art.53 Cost.

    art.137; art.149; artt.2934-2943; art.53 Cost.

    Norme e principi invocati nella difesa del contribuente circa gli effetti delle notificazioni, la disciplina della prescrizione/decadenza e la tutela costituzionale dell'accesso alla giustizia; la Corte di legittimità ha però ricostruito la disciplina in favore dell'applicabilità della postalizzazione agli atti impositivi.

Massime di principio

  • La spedizione di un atto impositivo tramite servizio postale, comprovata da idonea prova (es. ricevuta di invio), è rilevante ai fini della tempestività rispetto ai termini decadenziali: conta la data di consegna al servizio postale, non la data di effettiva ricezione del destinatario.
  • Per gli atti di accertamento tributario il termine previsto per l'esercizio dell'azione è da considerarsi, nella sostanza, un termine decadenziale; dunque il principio di scissione degli effetti della notificazione è applicabile e impedisce che ritardi imputabili al servizio postale inficino la tempestività dell'atto.
  • È essenziale distinguere tra fase di accertamento (impositiva) e fase di riscossione: la postalizzazione incide sulla tempestività dell'azione impositiva (accertamento), mentre la prescrizione del credito definito resta regolata dalle norme sulla prescrizione.
  • In controversie analoghe, l'amministrazione deve conservare e produrre prova della consegna all'ufficio postale (data di spedizione); il contribuente che non riceve l'atto può tuttavia impugnare, ma la tardività di ricezione non è di per sé decisiva se la spedizione è avvenuta in tempo utile.
  • Quando la giurisprudenza sui profili di postalizzazione si è consolidata durante il processo, la Corte può compensare le spese di lite; quindi, in casi con orientamenti giurisprudenziali evoluti, la previsione di compensazione spese è possibile.

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