Cassazione Civile, Sentenza n. 9655/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di cartelle TARSU/TARI per l'anno 2008 e 2010: la società deduceva la nullità delle cartelle per mancata preventiva notifica di avviso di accertamento; contestava l'assoggettabilità di specifiche superfici a tassazione perché producono rifiuti speciali (imballaggi in ferro/acciaio) assimilabili solo entro certi limiti secondo la deliberazione comunale n.45/1998; lamentava omissione di esame delle prove (MUD) e difformità delle superfici indicate rispetto a precedenti atti; contestava inoltre l'efficacia di un presunto giudicato derivante da pronunce precedenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo diretta senza un nuovo avviso di accertamento perché la cartella si fondava su dati fattuali identici e definitivi risultanti da un precedente accertamento giudiziale (anni 1999/2000), come previsto dall'art.72 d.lgs. 507/1993. Ha inoltre confermato che la società non aveva mai presentato la denuncia/variazione dovuta: gravava su di essa l'onere di fornire prova delle condizioni per l'esenzione o per l'esclusione di superfici dalla tassazione; l'assenza di tale denuncia rendeva inammissibile ottenere l'esenzione per gli anni contestati. Le doglianze relative alla violazione della deliberazione comunale e all'omesso esame delle prove sono state considerate questioni di merito o assorbite dall'accertamento fattuale già operato e non idonee a fondare i motivi di cassazione. Spese a carico della ricorrente; ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
Costituzione - Corte costituzionale, sent. n. 238/2009
«[...] il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non alla effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato all'effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente alla utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti [...]»
La sentenza ricorda il principio secondo cui l'obbligo tributario è collegato alla potenzialità produttiva di rifiuti delle superfici, non all'effettiva produzione; ciò giustifica la presunzione legale di produttività e l'onere probatorio a carico del contribuente per le esenzioni.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 72, comma 1
"L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare [...]"
Consente l'iscrizione diretta a ruolo senza ulteriore avviso se la liquidazione si basa su dati dell'anno precedente già acquisiti e definitivi; quindi la cartella è valida se poggia su dati identici e non contestati.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - artt. 70 e 71
L'avviso di accertamento è necessario quando l'amministrazione si discosta dai dati denunciati o in caso di accertamento d'ufficio in presenza di incertezza nei dati; se i dati sono certi e definitivi l'avviso può risultare superfluo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 62, comma 3
Stabilisce limiti e condizioni per l'esclusione o assimilazione di determinate superfici; la Corte ricorda che il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione/riduzione, in quanto eccezioni alla regola generale di tassazione.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) - artt. 216, 218, 219, 220, 221, 226
Norme relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti speciali: richiamate dalla contribuente per sostenere lo smaltimento autonomo, ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell'esenzione in assenza della denuncia/variazione e della prova tempestiva.
Codice civile - art. 2909
Richiamato in relazione al principio del giudicato esterno; la Corte ha osservato che il giudicato riferito ad anni diversi non è automaticamente opponibile per periodi di imposta differenti.
Codice di procedura civile - art. 360 (motivi di cassazione); art.112; art.132, comma 2, n.4; art.118 disp. att.
Norme processuali usate dai ricorrenti per dedurre omessa pronuncia, vizio di motivazione e mancato esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto le pronunce dell'appello sufficientemente motivate e non vizianti ai sensi di tali norme.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 36, comma 2, n.4
Richiamato in tema di motivazione e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto non sussistere omissione di esame in funzione del quadro probatorio e degli accertamenti precedenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Disposizione sulla liquidazione del contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Se il Comune iscrive a ruolo la Tarsu/Tari basandosi su dati identici e definitivi risultanti da un precedente accertamento giudiziale, non è necessario un nuovo avviso di accertamento.
- L'onere di denuncia o di variazione per ottenere esenzioni o riduzioni della superficie tassabile grava sul contribuente: senza tale denuncia/variazione la prova dell'esenzione non è ammessa retroattivamente per gli anni già scaduti.
- La presunzione che locali/aree siano produttivi di rifiuti rende necessaria la prova da parte del contribuente per escludere la tassazione; i documenti come il MUD sono inutili ai fini dell'esenzione se non accompagnati dalla denuncia prevista.
- Il giudicato relativo a un periodo d'imposta non è automaticamente opponibile a pretese riferite ad anni diversi; l'efficacia preclusiva del giudicato va valutata in relazione all'identità di oggetto e periodo.
- Le contestazioni circa la quantificazione delle superfici o la valutazione tecnica sono questioni di merito: in Cassazione sono sindacabili solo se sussistono vizi di motivazione evidenti o violazioni di diritto.
- Quando l'amministrazione si discosta dai dati denunciati o i dati sono incerti, l'avviso di accertamento è necessario; quando invece i dati sono certi e già acquisiti, la liquidazione diretta è ammessa ai sensi dell'art.72 d.lgs. 507/1993.
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