Cassazione Civile, Sentenza n. 9601/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Giudice di pace che aveva rigettato il ricorso ex art.13, comma 8, D.Lgs. 286/1998 avverso il decreto di espulsione n.3389/2021 (notificato il 24/02/2021). Il ricorrente sosteneva che in data 16/02/2021 aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale (antecedente alla notifica dell'espulsione) e che tale circostanza avrebbe impedito l'esecuzione dell'espulsione. Denunciava omesso esame di fatto decisivo, errata qualificazione giuridica della situazione (violazione di norme relative alla tutela del richiedente asilo) e nullità per omessa motivazione dell'ordinanza del Giudice di pace.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non erano assistite dalla necessaria specificità e che la documentazione prodotta (una missiva del Comune di Milano datata 16/02/2021) non comprovava la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale: il documento richiedeva l'identificazione e fissava un appuntamento per il 30/03/2021, ma non esprimeva la volontà di richiedere asilo anteriormente al decreto di espulsione. Pertanto le censure fondate su tale presunta manifestazione di volontà risultano infondate. La Corte ha altresì escluso che la pronuncia sul riconoscimento sopravvenuto della protezione speciale rientri nel thema decidendum del presente giudizio. Sono compensate le spese di legittimità; disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione)
art.13, comma 2, lett. a); art.13, comma 8; art.10; art.19, comma 1
Norme sul decreto di espulsione e sulla disciplina dei richiedenti protezione internazionale: la Corte ha ritenuto che la tutela del richiedente asilo opera sulla base di una manifesta e provata espressione di volontà, purché dimostrata; nel caso in esame non è stata dimostrata la manifestazione anteriore all'espulsione
D.Lgs. 142/2015
art.2, comma 1, lett. a; art.4
Riferimenti al coordinamento normativo in materia di protezione internazionale; la Corte ha richiamato queste norme nel censurare la qualificazione giuridica sostenuta dal ricorrente, osservando che i requisiti per considerarsi richiedente asilo devono emergere documentualmente
D.Lgs. 25/2008
art.7, comma 1; art.32, comma 3
Norme sul procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale: richiamate rispetto alla rilevanza temporale della manifestazione di volontà del richiedente; la Corte ha ritenuto che la valutazione di compatibilità con tali disposizioni necessita di prova chiara della manifestazione
Codice di procedura civile
art.360, comma 1, nn.3,4,5; art.369, primo comma, n.4; art.132, comma 2, n.4; art.370, primo comma
Norme di impugnazione e oneri probatori: la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi ex art.360 c.p.c. ritenendo che mancasse la specificità probatoria richiesta (art.360 n.5) e che non sussistesse omessa motivazione o vizio formale rilevante; ha inoltre richiamato l'onere di produrre documenti secondo le regole processuali (art.369)
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato i presupposti per l'addebito dell'ulteriore importo relativo al contributo unificato
Massime di principio
- La mera produzione di un documento non è sufficiente: il contenuto del documento deve effettivamente provare la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale anteriore all'adozione del provvedimento espulsivo.
- Per essere efficace come fatto impeditivo all'espulsione, la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale deve essere chiara, specifica e documentalmente provata secondo le regole processuali; appunti o comunicazioni amministrative generiche potrebbero non bastare.
- Il giudice di legittimità valuta l'ammissibilità dei motivi anche sulla base della specificità e della capacità probatoria delle allegazioni: censure generiche o contraddette dagli atti depositati sono dichiarate inammissibili.
- Se nel corso del giudizio sopravviene il riconoscimento della protezione (es. permesso per protezione speciale), la valutazione degli effetti amministrativi di tale riconoscimento spetta alle autorità competenti e non necessariamente è risolta nel giudizio di legittimità sull'impugnazione dell'espulsione.
- In procedure contro provvedimenti di espulsione è cruciale produrre e mettere in evidenza, già in primo grado, prove documentali che attestino la tempestiva manifestazione di volontà di richiedere protezione (date, ricevute, comunicazioni ufficiali), preferibilmente attestate dall'ufficio che ha ricevuto la manifestazione.
- In caso di vicenda peculiare la corte può compensare le spese, ma rimangono possibili oneri accessori (es. raddoppio del contributo unificato) qualora previsti dalla normativa procedurale.
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