Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20309/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una società onlus, conduttrice di un immobile ad uso ufficio comprendente appartamento e cantina, aveva convenuto la locatrice chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della stessa all'obbligo di eseguire le riparazioni necessarie a conservare il bene in stato da servire all'uso convenuto e la riduzione del canone, deducendo che la cantina pertinenziale, usata come archivio, era divenuta inagibile per infiltrazioni e non era stata ripristinata. La locatrice aveva resistito sostenendo che la cantina non fosse compresa nel contratto e aveva chiesto la risoluzione per morosità della conduttrice, che aveva sospeso il pagamento di alcuni canoni. Il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale della locatrice e dichiarato risolto il contratto; la Corte d'appello, in riforma, aveva ritenuto tardiva la riconvenzionale ma aveva comunque valorizzato l'eccezione di inadempimento della conduttrice come mera difesa. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 416 c.p.c. per avere la Corte territoriale trattato come eccezione riconvenzionale una difesa tardivamente proposta; 2) violazione dell'art. 1460 c.c. e vizio di ultrapetizione per avere la Corte valutato la gravità dell'inadempimento della conduttrice senza adeguata considerazione della priorità e della gravità dell'inadempimento della locatrice; 3) censura assertoria sulla valutazione della domanda e del valore dell'inadempimento. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nel rito locatizio la domanda riconvenzionale proposta tardivamente è inammissibile, ma il fatto posto a base di essa può essere comunque valutato come eccezione, se idoneo a incidere sul diritto azionato, ai fini del rigetto della domanda principale. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il motivo richiamava atti senza riprodurne il contenuto né indicarne specificamente la parte rilevante, e ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché meramente assertorio e privo dell'indicazione del luogo degli atti da cui desumere la censura. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.c.

    nel rito locatizio la domanda riconvenzionale proposta con la comparsa/memoria oltre il termine è inammissibile, ma il fatto costitutivo della riconvenzionale può essere esaminato come eccezione impeditiva, estintiva o modificativa della pretesa avversaria, ai fini del rigetto della domanda principale

  • art. 418 c.p.c.

    la mancata richiesta di spostamento dell'udienza rende inammissibile la domanda riconvenzionale proposta tardivamente

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di eccezione di inadempimento e valutazione della gravità degli inadempimenti contrapposti

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    rubrica del primo motivo per violazione di legge

  • art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c.

    rubrica del secondo motivo per violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve riprodurre o quantomeno indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    indicato quale base della trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, 1° comma, quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel rito locatizio, la domanda riconvenzionale proposta oltre i termini decadenziali è inammissibile, ma il fatto sostanziale su cui essa si fonda può comunque rilevare come eccezione se incide in senso impeditivo, estintivo o modificativo sulla pretesa dell'attore.
  • L'eccezione di inadempimento può essere valutata dal giudice anche quando la riconvenzionale sia processualmente inammissibile, purché il relativo fatto sia dedotto tempestivamente e sia funzionale al solo rigetto della domanda principale.
  • Il ricorso per cassazione che si fonda su atti o documenti deve rispettare puntualmente l'art. 366, n. 6, c.p.c., riproducendo il contenuto rilevante o indicando con precisione dove esso si trovi; il semplice richiamo agli atti rende il motivo inammissibile.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente assertori, privi di un confronto specifico con gli atti di causa e con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.