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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11566/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva rigettato l'appello avverso il decreto ingiuntivo, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato di pagare il saldo passivo maturato su un conto corrente collegato a una precedente apertura di credito. La vicenda nasceva da una complessa operazione immobiliare: i ricorrenti avevano preliminarmente promesso di acquistare due unità abitative e, per reperire la provvista necessaria, avevano concordato con la banca un finanziamento "ponte" destinato a versare una caparra/acconto al venditore, così da consentire la liberazione degli immobili da ipoteche; avrebbe poi dovuto seguire un mutuo fondiario sugli immobili acquistati, con cui estinguere il finanziamento ponte. La vendita definitiva però non si perfezionava perché la società venditrice falliva. In opposizione i debitori sostenevano: carenza di prova scritta per il decreto ingiuntivo; abusiva concessione del credito da parte della banca sia verso la società venditrice sia verso di loro, con conseguente illegittimità del credito azionato e diritto al risarcimento del danno da compensare con le somme eventualmente dovute; erronea applicazione di costi e erronea quantificazione del saldo. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo non provata l'abusività del credito e adeguatamente documentato il saldo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2043 c.c. e dei principi sull'abusiva concessione del credito, nonché degli artt. 5 e 53 TUB, lamentando che la Corte territoriale non avesse riconosciuto l'illegittimità della condotta bancaria e il danno; con il secondo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 50 TUB, assumendo che la banca non avesse assolto l'onere di provare la quantificazione del credito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte in cui pretendeva una rivalutazione del merito e comunque ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'abusiva concessione del credito richiede non il solo stato di insolvenza, ma l'erogazione consapevole e colposa a un'impresa in difficoltà senza concrete prospettive di risanamento; ha inoltre osservato che il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non determina nullità del contratto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sulla documentazione prodotta dalla banca (estratti conto e contratto di apertura di credito) e i ricorrenti avevano svolto contestazioni generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità da abusiva concessione del credito viene ricondotta all'illecito aquiliano, ma richiede la prova di una condotta colposa o dolosa della banca e del danno causalmente derivato

  • artt. 5 e 53 d.lgs. n. 385/1993

    sono richiamati dai ricorrenti come parametri della corretta erogazione del credito e del merito creditizio; la Corte li considera nel quadro dei principi sull'abusiva concessione del credito

  • art. 38 d.lgs. n. 385/1993

    il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è qualificato come elemento essenziale del contratto né come norma imperativa la cui violazione comporti nullità

  • art. 50 d.lgs. n. 385/1993

    l'estratto conto certificato è richiamato come prova scritta idonea ai fini monitori e della quantificazione del credito

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della quantificazione del credito è stato ritenuto assolto dalla banca mediante la produzione degli estratti conto e del contratto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito mediante la mera richiesta di diversa valutazione delle prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'abusiva concessione del credito non si desume dal solo stato di crisi o di insolvenza del soggetto finanziato: occorre una erogazione o un mantenimento del credito, con dolo o colpa, in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi e con aggravamento del dissesto.
  • La responsabilità per concessione abusiva del credito è una responsabilità aquiliana che tutela anche i creditori diversi dalla banca, ma presuppone la prova del nesso tra condotta finanziatrice e aggravamento del dissesto.
  • Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario ex art. 38 TUB non incide sulla validità del contratto e la sua violazione non determina nullità del negozio né travolge automaticamente la garanzia ipotecaria.
  • In cassazione la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La doglianza sulla quantificazione del credito è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi fondata sulla documentazione bancaria prodotta e si risolve in contestazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaInadempimentoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

Testo integrale

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