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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguardava operazioni di investimento in obbligazioni argentine eseguite nel 1999 da due risparmiatori, sulla base di un contratto-quadro stipulato con un intermediario bancario. In primo grado le domande degli investitori erano state rigettate; in appello la decisione era stata riformata e, per quanto rileva nel giudizio di legittimità, la Corte territoriale aveva ritenuto nullo il contratto-quadro del 5 maggio 1999 perché sottoscritto dai clienti ma non dalla banca, escludendo valore negoziale alla sigla apposta nel riquadro "riservato alla banca". La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 23 TUF e degli artt. 1325, 1326, 1350, 1418 e 2702 c.c., sostenendo che le sottoscrizioni dei funzionari bancari erano riconosciute come proprie e valevano a manifestare il consenso dell'intermediario; con il secondo ha denunciato, sempre in relazione all'art. 23 TUF, la violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., invocando i criteri ermeneutici e il principio di conservazione del contratto; con il terzo ha censurato direttamente la dichiarata nullità del contratto-quadro per mancata sottoscrizione della banca, sostenendo che la forma scritta richiesta dalla norma fosse comunque rispettata dalla sottoscrizione dei clienti e dalla consegna degli esemplari. La controparte ha inoltre eccepito l'intervenuto passaggio in giudicato nei confronti del coniuge deceduto e la necessità di integrazione del contraddittorio verso gli eredi, ma tali questioni sono state respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della parte deceduta, applicando il principio di ultrattività del mandato difensivo, e ha respinto le eccezioni della controricorrente sul passaggio in giudicato e sull'integrazione del contraddittorio. Nel merito, ha accolto il terzo motivo del ricorso, assorbendo i primi due, affermando che, per i contratti-quadro di servizi di investimento stipulati nel 1999, la forma scritta ex art. 23 TUF va intesa in senso funzionale: è sufficiente la sottoscrizione dell'investitore e la consegna dell'esemplare al cliente, mentre la sottoscrizione dell'intermediario non è necessaria, potendo il consenso della banca risultare anche da comportamenti concludenti. Di conseguenza, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    La forma scritta del contratto-quadro di intermediazione finanziaria ha natura funzionale e di protezione dell'investitore: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e consegnato a questi; non è necessaria, ai fini della validità, la sottoscrizione dell'intermediario, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti del contratto, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione del consenso contrattuale, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema della forma, ma la Corte risolve la questione applicando l'art. 23 TUF e la sua interpretazione funzionale.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di nullità del contratto-quadro; la Corte accoglie la tesi della validità del contratto per mancanza del presupposto di nullità di protezione.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quanto alla efficacia probatoria delle sottoscrizioni dei funzionari bancari; la Corte non decide sul punto in modo autonomo.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato come criterio ermeneutico per valorizzare le sottoscrizioni e la volontà negoziale dell'intermediario, ma assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato per il principio di conservazione del contratto; la Corte non si sofferma sul motivo perché assorbito.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della notificazione della sentenza al procuratore della parte deceduta, rilevante ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione secondo il principio di ultrattività del mandato.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato per gli eventi che incidono sulla capacità o sulla prosecuzione del processo; la Corte ribadisce che l'evento morte non dichiarato o notificato non incide sulla validità della notificazione al difensore.

  • art. 300 c.p.c.

    È evocato per confermare che, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell'evento, la parte resta processualmente rappresentata dal difensore fino a quando la situazione non sia formalmente portata a conoscenza del processo.

  • art. 330 c.p.c.

    Consente la notificazione dell'impugnazione presso il difensore della parte, secondo il principio di ultrattività del mandato, anche se la parte è deceduta e l'evento non è stato ritualizzato nel processo.

Massime di principio

  • Nei contratti-quadro relativi a servizi di investimento, la prescrizione della forma scritta prevista dall'art. 23 TUF va letta in chiave funzionale e di protezione dell'investitore: la validità del contratto non richiede la sottoscrizione dell'intermediario, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente e la consegna di un esemplare.
  • La volontà negoziale della banca può risultare anche da comportamenti concludenti; la mancanza della firma dell'intermediario non determina di per sé la nullità del contratto-quadro quando sia comunque provato l'accordo e risulti rispettata la funzione informativa e protettiva della forma.
  • L'eventuale nullità prevista dall'art. 23 TUF ha natura di nullità di protezione e può essere fatta valere solo dal cliente; l'interprete deve evitare letture meramente formalistiche che estendano la sanzione oltre i limiti imposti dalla ratio di tutela.
  • In caso di morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, se l'evento non è stato dichiarato o notificato nel processo, opera il principio di ultrattività del mandato: la notificazione dell'impugnazione al difensore originario è valida e non occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi, salvo che l'evento sia stato ritualmente portato a conoscenza del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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