Sentenza n. 259/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del diniego del permesso di costruire emesso dal Comune di Chieti - SUAP Chietino – Ortonese prot. n.5 del 29.01.2021, notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 01.02.2021, recante a oggetto “comunicazione di chiusura negativa: permesso di costruire per realizzazione edificio da destinarsi ad uffici in Va C. Travaglini a Chieti Scalo”, nonché - di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento, ove occorrere possa e in parte qua, a) alla nota del Servizio Urbanistico del Comune di Chieti del 29.10.2020 acquisita dal Suap in data 03.11.2020 prot. n.72264; b) alla nota del Servizio Urbanistico del Comune di Chieti del 28.07.2020 con estremi di acquisizione del SUAP non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio destinato a uffici in area A.S.I. Chieti-Pescara, fondato sul mancato rispetto delle distanze dal raccordo autostradale Chieti-Pescara
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara il nulla osta al progetto edilizio, previa assegnazione del lotto e stipula di una convenzione, e aveva poi presentato domanda di permesso di costruire allo SUAP. Impugnava il diniego sostenendo, con il primo motivo, che il nulla osta consortile attribuisse al Consorzio la competenza esclusiva sulla verifica della conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento e vincolasse il Comune al rilascio del titolo edilizio; deduceva quindi violazione delle N.T.A. del P.R.G. comunale, del P.R.T. consortile, degli artt. 2, 3 e 6 del P.R.T., dell'art. 97 Cost., incompetenza, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria, contestando anche la richiesta di ulteriori pareri, tra cui quello dell'ANAS. Con il secondo motivo contestava la qualificazione del raccordo autostradale Chieti-Pescara come strada di tipo A, sostenendo che fosse una strada extraurbana di interesse nazionale, soggetta alla distanza minima di 20 metri, comunque rispettata; in subordine sosteneva che la distanza dovesse essere misurata dalla strada consortile di via Carlo Travaglini. Deduceva inoltre l'omessa autonoma valutazione delle controdeduzioni presentate nel procedimento. Chiedeva infine il risarcimento dei danni da ritardo, comprensivi della perdita di chance economiche e dei canoni di locazione non percepiti, nonché dei costi tecnici e ambientali sostenuti. Il Comune sosteneva che il nulla osta consortile non sostituisse le verifiche comunali e che l'edificio, posto a circa 13 metri dal confine stradale, violasse la fascia di rispetto applicabile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso il dedotto vizio di incompetenza, ritenendo che il nulla osta del Consorzio A.S.I. sia un atto presupposto, diretto a verificare i presupposti per l'insediamento produttivo nell'area, ma non assorba le verifiche comunali di conformità urbanistico-edilizia e di rispetto dei vincoli di legge. Le disposizioni del P.R.G. comunale e del P.R.T. consortile prevedono infatti che le costruzioni siano autorizzate dal Comune previo nulla osta del Consorzio e che il rilascio della concessione comunale sia subordinato all'approvazione consortile, confermando il carattere non sostitutivo del nulla osta. Ha respinto anche la censura relativa alla fascia di rispetto stradale. La classificazione del raccordo R.A.12 come strada di interesse nazionale ai sensi del d.lgs. 461/1999 riguarda il riparto delle competenze in materia di programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle grandi reti infrastrutturali e non determina l'ampiezza delle fasce di rispetto. Il raccordo Chieti-Pescara, classificato come autostrada senza pedaggio, deve essere considerato strada di tipo A, soggetta alla fascia di rispetto di 30 metri. In ogni caso, anche accogliendo la prospettazione più favorevole alla ricorrente e qualificando il raccordo come strada di tipo B, con fascia di 20 metri, l'edificio, collocato a 13 metri dal confine stradale secondo gli elaborati progettuali, ricadrebbe comunque nell'area inedificabile. La distanza alternativa di 21 metri indicata nella perizia di parte era calcolata dal limite della zona di occupazione dell'autostrada e non dal confine stradale, secondo il criterio applicabile. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l'infondatezza della domanda di annullamento esclude l'ingiustizia del danno da attività provvedimentale e perché il permesso di costruire non sarebbe comunque stato conseguibile. Per la stessa ragione è stata respinta la domanda di risarcimento da ritardo: la risarcibilità del danno da ritardo presuppone l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, non essendo risarcibile il ritardo nel conseguimento di un bene della vita non spettante. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 1.500,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 8.5 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Chieti
le costruzioni da erigere nella zona (destinate all’industria e ai suoi servizi) vengono autorizzate con la licenza del Comune previo nullaosta del consorzio
Il nulla osta consortile è presupposto del titolo edilizio comunale, ma non sostituisce l'autorizzazione del Comune né le sue verifiche di conformità urbanistico-edilizia.
art. 3 N.T.A. del P.R.T. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara
il rilascio della concessione per la costruzione di impianti industriali nell’intero territorio dell’area, da parte delle competenti amministrazioni comunali è subordinato all’approvazione del relativo progetto da parte del Consorzio
L'approvazione del Consorzio costituisce condizione per il rilascio del titolo comunale e non attribuisce al Consorzio una competenza esclusiva sostitutiva di quella comunale.
d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale è individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne costituiscono parte integrante.
La classificazione della rete come di interesse nazionale delimita le competenze pubbliche sulla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle infrastrutture, ma non stabilisce l'ampiezza delle fasce di rispetto edilizio.
art. 26 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Per le strade di tipo A è prevista una fascia di rispetto di 30 metri.
art. 3, comma 1, n. 10), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
il «limite della proprietà stradale (…) risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea»
La distanza per la fascia di rispetto deve essere calcolata dal confine stradale, individuato secondo i criteri del Codice della strada, e non dal mero limite della zona di occupazione dell'autostrada.
art. 2-bis, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il risarcimento del danno da ritardo presuppone che la pretesa sostanziale sia fondata e che il bene della vita richiesto fosse conseguibile; non è risarcibile il ritardo nel rilascio di un titolo che non avrebbe potuto essere legittimamente ottenuto.
Massime di principio
- Il nulla osta rilasciato da un consorzio per lo sviluppo industriale, quando la disciplina urbanistica prevede che le costruzioni siano autorizzate dal Comune previo nulla osta consortile, costituisce un atto presupposto e condizionante, ma non sostituisce le verifiche comunali di conformità urbanistico-edilizia né quelle relative ai vincoli direttamente imposti dalla legge.
- La classificazione di una strada come appartenente alla rete di interesse nazionale ai fini del riparto delle competenze amministrative non determina, di per sé, la classificazione della strada rilevante per l'individuazione delle fasce di rispetto edilizio; quest'ultima discende dalla disciplina del Codice della strada e delle relative norme regolamentari.
- Quando la disciplina sulla fascia di rispetto stradale impone di misurare la distanza dal confine stradale, non è sufficiente calcolarla dal limite della zona di occupazione dell'infrastruttura o da altro riferimento diverso dal confine individuato secondo il Codice della strada.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo presuppone la fondatezza della pretesa sostanziale e la conseguibile spettanza del bene della vita; il ritardo non è risarcibile quando il provvedimento favorevole non avrebbe potuto essere legittimamente adottato.
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