Cassazione Penale, Sentenza n. 2836/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società è stata oggetto di sequestro preventivo di impresa, conti correnti, beni aziendali e quote, disposto dal Tribunale di Messina a seguito dell'appello del Pubblico Ministero, che ha ritenuto la società strumento per il reimpiego di titoli Agea "tossici" ottenuti tramite plurime truffe. Al rappresentante legale è stata applicata la misura interdittiva ex art. 290 c.p.p. per il reato di cui all'art. 648 ter c.p. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta inammissibilità dell'appello del PM quanto alla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 e omissione di adeguata motivazione sulla sussistenza del fumus dell'illecito dell'ente; (2) carenza del periculum in mora e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la società fosse dedita ad attività lecite di allevamento e che i contratti di affitto fossero funzionali all'attività aziendale, non indicatori di attività criminosa, e che il sequestro esteso a tutti i beni fosse ingiustificato e sproporzionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo parzialmente. Ha dicharato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse chiarito che il sequestro preventivo si fondava sull'impiego dell'impresa come mezzo per il reimpiego dei titoli illeciti collegati al reato contestato al legale rappresentante (art. 648 ter c.p.) e non su una specifica applicazione della disciplina del d.lgs. 231/2001. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la parte che contestava il periculum in mora, poiché il Tribunale aveva motivato la persistenza dell'attività della società nel periodo 2022-2024 e l'uso dei titoli illeciti per operazioni riferite all'acquisto/affitto di fondi. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità: il Tribunale non aveva adeguatamente spiegato perché fosse necessario, per impedire nuove occasioni di reato, sottoporre a sequestro tutti i conti correnti e ogni componente patrimoniale della società. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Messina per un nuovo esame, in particolare sul punto della modulazione e limitazione del vincolo reale in conformità al principio di proporzionalità.
Norme richiamate
La Corte ha rilevato che il sequestro disposto non si fondava sulla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001; quindi la disciplina 231 non era il presupposto del provvedimento impugnato, rendendo inammissibile la censura che si fondava su tale assunto
Individuato come reato presupposto contestato in via provvisoria al legale rappresentante; il Tribunale ha ritenuto che l'impresa fosse strumentale alla commissione/occultamento degli illeciti relativi ai titoli, giustificando in fatto il ricorso alla cautela reale
Norma richiamata in relazione alla misura cautelare interdittiva (divieto di esercitare attività imprenditoriale) adottata nei confronti del legale rappresentante; utilizzata come strumento interdittivo cautelare connesso all'accertamento provvisorio del reato
Richiamato come fondamento del canone di proporzionalità delle misure cautelari reali; la Corte precisa che il giudice deve modulare il vincolo evitando restrizioni più incisive del necessario sul diritto di proprietà e di iniziativa economica
Norme e principi sovranazionali (Trattato sull'Unione europea e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
La Corte ha richiamato i principi europei (articoli indicati del TUE e della Carta e la giurisprudenza CEDU) per ribadire il ruolo del principio di proporzionalità e la tutela dei diritti fondamentali nella disciplina delle misure cautelari reali
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U. n. 36072/2018, nonché altre pronunce indicate)
Richiamata per confermare il principio secondo cui ogni misura cautelare deve mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco; usata dalla Corte per argomentare l'obbligo del giudice di graduare il vincolo reale nel tempo e alla luce delle sopravvenienze
Massime di principio
- Se il sequestro preventivo mira a impedire l'uso dell'impresa come strumento per reati, è legittimo collegarlo al reato presupposto contestato al rappresentante, senza che sia necessario invocare la disciplina del d.lgs. 231/2001, purché il Tribunale motivi chiaramente il nesso funzionale tra impresa e reato
- Le censure procedurali che si basano sul presupposto errato dell'impiego della disciplina 231 possono risultare inammissibili se il giudice di merito ha correttamente spiegato il diverso fondamento del sequestro
- Per contestare il periculum in mora occorre fornire elementi specifici e non generiche negazioni: il giudice valuta fatti concreti (continuità dell'attività, uso di titoli illeciti, operazioni recenti) per ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazione
- Il principio di proporzionalità impone al giudice di modulare la misura cautelare reale, limitandola agli strumenti necessari per garantire l'esito del processo e evitando sequestri totali che comprimano ingiustificatamente il diritto di proprietà e l'iniziativa economica
- In presenza di sopravvenienze o dubbi sull'estensione del vincolo, il giudice di merito deve rivedere il contenuto del sequestro (es. limitazione a specifici beni o conti strumentali) prima di confermare misure gravose sull'intero patrimonio societario
- Nel ricorso per cassazione è fondamentale articolare motivi con specificità fattuale e giuridica: censure generiche o riproposizioni non suffragate da elementi concreti sono frequentemente dichiarate inammissibili
- Quando il giudice motivi l'esistenza di una attività criminosa continuata, la mera dichiarazione di finalità lecita di alcune operazioni (es. affitti per allevamento) non basta a escludere il periculum senza prove che colleghino tali operazioni a usi illeciti
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