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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15501/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia trae origine da un monitorio promosso da una struttura sanitaria privata per il pagamento di prestazioni di assistenza ospedaliera asseritamente rese in favore dell'azienda sanitaria, sulla base di un contratto stipulato il 19 aprile 2005 tra la struttura e la Regione Abruzzo. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda della società. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) errata interpretazione del contratto, in particolare degli artt. 6 e 10, e erronea declaratoria di tardività dell'eccezione di compensazione; 2) violazione della disciplina sugli interessi moratori, assumendo che non fossero dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 perché, ratione temporis, sarebbe stata necessaria la costituzione in mora, nella specie mancante; 3) violazione delle norme sulla prova e sulla valutazione delle risultanze documentali, sostenendo che la prova del credito non poteva fondarsi su fatture e scritture contabili unilateralmente formate dalla struttura sanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che il ricorso era formulato in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché fondato su atti e documenti del merito non adeguatamente trascritti e localizzati nel fascicolo; inoltre le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la ricorrente non aveva specificamente attaccato la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i criteri di correttezza e buona fede nell'interpretazione del contratto. Quanto al terzo motivo, non risultavano rispettati i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per denunciare il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di compensazione; il motivo è dichiarato inammissibile anche perché non sono indicati i crediti oggetto dell'eccezione.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla compensazione; nessuna statuizione di merito per inammissibilità.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione contrattuale; la Corte osserva che non è stata efficacemente censurata la ratio decidendi fondata su correttezza e buona fede.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ribadisce che la censura non coglie la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; il ricorso è inammissibile perché non autosufficiente e non specificamente articolato.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di eccezione di compensazione; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 4 d.lgs. n. 231 del 2002

    Richiamato nel secondo motivo per contestare gli interessi moratori; la Corte non affronta il merito per inammissibilità.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 192 del 2012

    Richiamati nel secondo motivo; non esaminati nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come disciplina alternativa degli interessi; non vi è decisione di merito sul punto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla prova del credito; la censura è ritenuta inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alle scritture contabili; la Corte non esamina il merito della prova documentale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte rileva che la denuncia del vizio non rispetta i criteri di legittimità e tende a una nuova valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo indica come norma violata perché il ricorso si fonda su atti e documenti non adeguatamente riprodotti, localizzati e specificamente indicati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di denuncia dei vizi di legge invocato nei motivi; la Corte reputa le censure inammissibili per difetto di autosufficienza e per improprio riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato tramite la modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ai fini del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su atti o documenti del giudizio di merito è indispensabile rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La censura sull'interpretazione di una clausola contrattuale deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale se il giudice di merito ha motivato secondo criteri di correttezza e buona fede.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove; la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle fonti del convincimento e sulla attendibilità delle risultanze istruttorie.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede una specifica articolazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non può tradursi in una mera contestazione del convincimento probatorio del giudice di merito.
  • Quando si eccepisce la compensazione, il motivo deve indicare in modo puntuale i crediti opposti in compensazione e le relative basi fattuali e documentali; altrimenti la censura non è scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteTransazioneCompensazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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