Cassazione Civile, Ordinanza n. 17815/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato dedotto da un lavoratore che sosteneva di aver prestato attività presso un centro copie in un arco temporale compreso tra il settembre 2004 e il maggio 2008. In appello la domanda era stata accolta solo parzialmente: la Corte territoriale aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima e TFR limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2007 al 22 maggio 2008, ritenendo che la titolare subentrata fosse legittimata passiva solo da quel momento. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente circa le ragioni della parziale fondatezza della domanda; 2) violazione degli artt. 81, 111 e 2697 c.c. nonché dell'art. 2112 c.c., sostenendo che il rapporto, in caso di trasferimento d'azienda o subentro nella titolarità, dovesse considerarsi unico e continuativo e quindi la pretesa dovesse estendersi all'intero periodo; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'illegittima compensazione parziale delle spese, asseritamente in difetto dei presupposti di legge; 4) violazione dei criteri di liquidazione dei compensi professionali di cui agli artt. 2, 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello liquidato spese inferiori ai parametri minimi senza adeguata specificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo: la motivazione della sentenza d'appello era considerata chiara e intelligibile; la limitazione temporale della legittimazione passiva era corretta perché la domanda non era stata proposta anche nei confronti della convenuta quale erede del precedente titolare né in base all'art. 2112 c.c.; la compensazione parziale delle spese era sorretta da ragioni logiche e attinenti al caso concreto, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché il ricorrente non aveva indicato analiticamente le singole voci tariffarie asseritamente violate né gli importi controversi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, anche all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo quando manchi l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice e non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio o della sequenza argomentativa.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, senza autonoma elaborazione ulteriore nel provvedimento.
art. 111, comma 6, Cost.
Impone che la sentenza sia motivata in modo idoneo a rendere comprensibile il percorso decisorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della motivazione, ma il motivo è stato respinto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale evocato per la dedotta inesistenza della motivazione.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla legittimazione processuale, ma la censura è stata respinta.
Richiamato nel secondo motivo insieme agli altri profili di legittimazione e di contraddittorio.
Richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la Corte non ha ravvisato violazioni.
L'applicabilità della disciplina sulla continuazione del rapporto in caso di trasferimento d'azienda non è stata ritenuta dedotta a base della domanda, sicché la Corte d'appello non era tenuta a pronunciarsi su tale profilo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione delle violazioni di legge invocate nei motivi secondo, terzo e quarto.
Richiamato per la condanna alle spese, ma la Corte ha ritenuto discrezionale la loro regolazione in presenza di soccombenza reciproca o ragioni di compensazione.
Le gravi ed eccezionali ragioni devono essere esplicitate e desumibili dagli atti; la valutazione della loro sussistenza e della ripartizione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
D.M. n. 55/2014, artt. 2, 4 e 5
La censura sulla liquidazione dei compensi è inammissibile se non vengono specificate le singole voci tariffarie e gli importi contestati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente o inesistente quando manca del tutto l'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta il mero dissenso della parte rispetto alla valutazione delle prove.
- Se il lavoratore fonda la domanda soltanto sul rapporto di lavoro con il soggetto convenuto, senza dedurre anche la qualità di erede del precedente titolare o l'applicazione dell'art. 2112 c.c., il giudice può limitare l'esame alla sola legittimazione passiva riferibile al periodo in cui il convenuto era titolare dell'azienda.
- La disciplina del trasferimento d'azienda non può essere applicata in cassazione come base per estendere la responsabilità passiva se tale titolo non è stato posto a fondamento della domanda e non è stato oggetto di regolare contraddittorio.
- In tema di spese processuali, la valutazione delle ragioni di compensazione e della misura della ripartizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o motivazione inesistente, non per mera diversa ponderazione delle circostanze.
- La censura sulla liquidazione dei compensi professionali è inammissibile se il ricorrente non indica in modo analitico le singole voci e fasi tariffarie asseritamente violate e i relativi importi.
- La contestazione della liquidazione delle spese richiede una specifica ricostruzione tecnica delle voci tariffarie; non è sufficiente allegare, in modo generico, che l'importo sia inferiore ai parametri o non proporzionato all'attività svolta.
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