Cassazione Civile, Ordinanza n. 21731/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La lite nasce da un contratto di nolo a freddo di un macchinario industriale, concesso da una ditta a una società, che a sua volta lo aveva sub-noleggiato a una terza società. Dopo la consegna al subnoleggiatore, il bene veniva rubato. La concedente agiva contro la società noleggiatrice chiedendo il risarcimento del danno per la perdita del macchinario, ritenendo che la responsabilità della restituzione gravasse sulla detentrice contrattuale del bene. La convenuta chiamava in causa la terza utilizzatrice, poi fallita, per essere manlevata; il fallimento rimaneva contumace. In primo grado la domanda principale veniva accolta e la società noleggiatrice veniva condannata a pagare il valore del bene. In appello la soccombente chiedeva la riforma della decisione, deducendo anche il concorso di colpa della concedente e l'erroneità della quantificazione del danno; l'appello veniva però rigettato. In Cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 1227 c.c., oltre che dell'art. 2697 c.c. e vizio di omesso esame, per asserita omessa pronuncia sul concorso di colpa della concedente, per la ritenuta contestazione di un fatto invece non contestato e per la mancata prova del mancato rinvenimento del bene nel fallimento della terza utilizzatrice; 2) violazione dell'art. 24 l. fall. e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili le domande verso il fallimento e per non avere pronunciato sulla domanda proposta in via principale nei confronti della massa; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2059 c.c. e del principio di soccombenza, perché, a fronte di una consulenza tecnica in appello che avrebbe stimato il bene in misura inferiore, la Corte avrebbe comunque confermato la condanna di primo grado e integralmente posto le spese a carico dell'appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché eterogeneo, non correlato alla motivazione impugnata e comunque smentito dalla sentenza di merito, che aveva espressamente esaminato il concorso di colpa e affermato che l'obbligo di restituzione del bene gravava esclusivamente sulla società noleggiatrice. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, rilevando la contraddittorietà della sua formulazione e l'assenza di riscontro nelle conclusioni effettivamente formulate in appello; ha inoltre osservato, in via di completezza, che una domanda di accertamento della responsabilità del fallito, quale premessa di un credito verso la massa, sarebbe comunque soggetta alla vis attractiva del foro fallimentare. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché fondato su una lettura della decisione di merito non riscontrata dagli atti e comunque perché l'eventuale mancata compensazione delle spese non sarebbe sindacabile in cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata difesa degli intimati, ma è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve articolare censure coerenti e specifiche; non è ammesso un motivo che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali senza distinguere chiaramente le doglianze.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia effettivamente deciso sul motivo o sulla domanda dedotta, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
La violazione del principio di non contestazione non è configurabile se il fatto è stato in realtà considerato come pacifico dal giudice di merito o se la censura mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto forma di violazione dei criteri di apprezzamento delle prove.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia addossato la prova alla parte sbagliata; non quando si contesti, in realtà, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Il concorso colposo del creditore deve essere specificamente allegato e valutato; tuttavia la relativa censura è inammissibile se non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.
art. 24 L. Fallimentare
Le azioni che, per l'accertamento di un credito verso il fallito, costituiscono premessa di pretese nei confronti della massa sono attratte alla competenza del tribunale fallimentare e soggette alla disciplina concorsuale.
La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, ma la censura in cassazione non può risolversi nella contestazione di valutazioni che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge.
L'eventuale compensazione, anche parziale, delle spese attiene al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è sindacabile nei termini prospettati dalla ricorrente.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamata quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo indistinto violazioni di legge, vizi di motivazione e doglianze fattuali senza consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione la singola censura.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata se la sentenza impugnata ha effettivamente esaminato il motivo di appello o la domanda dedotta, anche se con motivazione sfavorevole.
- In cassazione non è possibile trasformare una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove in una deduzione di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c.; il vizio di legge non copre la mera insoddisfazione per l'accertamento di merito.
- La censura sul concorso colposo del creditore deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza e con l'effettivo contenuto delle domande e delle conclusioni svolte nei gradi di merito.
- Le domande o azioni che, per effetto del fallimento, incidono sul patrimonio del fallito e costituiscono premessa per un credito verso la massa sono soggette alla vis attractiva del foro fallimentare.
- La mancata o asserita errata compensazione delle spese di lite non è censurabile in cassazione quando la doglianza mira soltanto a sollecitare una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito, nei limiti consentiti dalla legge.
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