Cassazione Civile, Ordinanza n. 24380/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava una servitù di passaggio su una stradella sita in un immobile in Modica. In primo grado era stata rigettata la domanda negatoria del proprietario del fondo servente ed era stato accertato, in favore dei vicini proprietari del fondo dominante, l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio limitatamente all'accesso a specifiche particelle. In appello il proprietario del fondo servente aveva contestato non l'esistenza della servitù in sé, ma la recente modifica delle modalità di esercizio, sostenendo che l'apertura di un nuovo varco consentisse il transito di autoveicoli di grossa cilindrata e aggravasse l'onere del fondo servente. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 1051, 1063 e 1067 c.c., sostenendo che l'appello avrebbe introdotto una domanda nuova sull'aggravamento della servitù, mentre in primo grado si sarebbe discusso solo della sua illegittima costituzione; 2) violazione degli artt. 2909, 1063 e 1067 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse inciso sul contenuto della servitù, nonostante il capo relativo al passaggio a piedi e con mezzi meccanici fosse coperto da giudicato; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c., per non avere la Corte territoriale compensato almeno parzialmente le spese di lite, dato il rigetto di alcune domande dell'appellato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello non conteneva una domanda nuova, ma riproponeva la domanda di accertamento dell'aggravamento della servitù già formulata in primo grado. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che l'aggravamento della servitù accertato in fatto dalla Corte d'appello era compatibile con il giudicato sull'esistenza della servitù usucapita, poiché l'uso successivo con modalità più ampie e con mezzi di maggiore ingombro costituiva un'innovazione vietata dall'art. 1067 c.c. e non una mera evoluzione del diritto. È stato infine respinto il terzo motivo perché la soccombenza dell'appellante principale giustificava la condanna alle spese senza necessità di compensazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non vi è domanda nuova quando in appello si insiste su una domanda già proposta in primo grado di accertamento dell'aggravamento della servitù
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dai ricorrenti
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di qualificare la controversia sulla servitù e sul preteso aggravamento del fondo servente
richiamato in relazione all'estensione del contenuto della servitù e al giudicato sul suo esercizio
l'innovazione che aggrava la servitù è vietata; il maggior uso con modalità più ampie e mezzi di maggiore ingombro integra aggravamento se intensifica l'onere sul fondo servente
il giudicato copre l'accertamento dell'esistenza della servitù, ma non impedisce di valutare un successivo aggravamento non coperto dalla precedente decisione
non ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese, essendo l'appellante risultato soccombente sul motivo principale
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
ha regolato la trattazione camerale del ricorso e il deposito delle memorie
Massime di principio
- La domanda di accertamento dell'aggravamento di una servitù non costituisce domanda nuova in appello se coincide con la pretesa già dedotta in primo grado e muta soltanto la ricostruzione giuridica o fattuale della medesima vicenda.
- Il giudicato sull'esistenza di una servitù non impedisce di accertare successivamente se l'esercizio del diritto sia stato modificato in modo da aggravare il fondo servente; il giudice deve distinguere tra contenuto già coperto dal giudicato e sopravvenute modalità di esercizio.
- L'aggravamento della servitù non è configurabile in astratto o in re ipsa, ma va verificato in concreto, confrontando lo stato dei luoghi e le modalità effettive di utilizzo della strada con l'incidenza dell'innovazione sull'onere gravante sul fondo servente.
- Anche una servitù acquistata per usucapione può essere esercitata solo nei limiti del possesso da cui deriva; un uso successivo con mezzi più ingombranti o in forme più ampie integra un'innovazione vietata se aumenta il peso sul fondo servente.
- La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e la compensazione richiede i presupposti previsti dalla legge; se il soccombente perde sul punto decisivo, la mancata compensazione non è censurabile solo perché siano state rigettate alcune domande accessorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24261/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24262/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2021 del 09/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →