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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03809/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU relativo all’anno 2008, emesso nei confronti della società contribuente per un centro commerciale integrato. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva confermato la debenza del tributo ritenendo, sulla base dei contratti di fitto di ramo d’azienda e di altri elementi documentali, che la società fosse responsabile in solido quale soggetto gestore dei servizi comuni del complesso, o comunque detentrice degli immobili, e che non fosse stata fornita prova contraria idonea a escludere tale responsabilità. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del decisum rescindente e per non avere il giudice di rinvio colmato correttamente le lacune istruttorie; (2) vizi di motivazione e errata valutazione delle prove e delle clausole contrattuali (artt. 9 e 10 dei contratti di fitto), sostenendo che esse non dimostravano né la gestione dei servizi comuni né l’assunzione del tributo sulle superfici comuni; (3) violazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3, per mancanza di prova del presupposto impositivo e della qualità di gestore dei servizi comuni; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del giudizio di legittimità e di rinvio, nonostante l’assenza di difese delle controparti nel primo e la tardiva costituzione della concessionaria nel secondo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare un riesame del merito e una rivalutazione delle prove, e ha accolto per quanto di ragione il quarto motivo limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, rilevando che in tale fase le controparti non si erano difese e dunque non potevano essere rimborsate spese non effettivamente sostenute. Quanto al giudizio di rinvio, invece, ha escluso l’illegittimità della condanna alle spese perché una delle controparti si era costituita e aveva svolto attività difensiva. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e non è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio, nel caso di cassazione per vizio di motivazione, può riesaminare liberamente i fatti già accertati e indagare anche altri fatti, nei limiti delle preclusioni maturate, per pervenire a una nuova decisione conforme al rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocabile per denunciare violazioni processuali, ma non per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per censurare il merito sotto veste di nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non rileva l’omesso esame di singoli elementi istruttori o di argomenti difensivi.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, comma 3

    Nei centri commerciali integrati, chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido del tributo; la soggettività passiva principale resta in capo a chi occupa o detiene i locali in uso esclusivo.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte favorevole abbia effettivamente sostenuto spese per la difesa nella fase processuale considerata; non possono essere liquidate spese in favore della parte rimasta contumace in quella fase.

  • art. 24 Cost.

    La tardiva costituzione della parte resistente non impedisce, di regola, l’esercizio del diritto di difesa, salvo le preclusioni e decadenze già maturate.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 32

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la tardività della costituzione della controparte, ma la Corte esclude che da essa discendesse automaticamente l’inammissibilità della difesa.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non sussistendo i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento parziale, la Corte esclude il relativo versamento.

Massime di principio

  • Quando la cassazione con rinvio deriva da un vizio motivazionale, il giudice del rinvio non è vincolato a una mera rettifica formale, ma può riconsiderare i fatti e i documenti già acquisiti per colmare le lacune evidenziate dalla Corte di cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo omesso, non la mera insufficienza della motivazione né la mancata considerazione di singole prove o tesi difensive.
  • La responsabilità tributaria nei centri commerciali integrati per i servizi comuni può ricadere sul soggetto che gestisce tali servizi in via solidale, secondo la disciplina speciale del tributo, purché il giudice accerti in fatto la riferibilità della gestione alla parte chiamata al pagamento.
  • La contestazione della prova del presupposto impositivo non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito quando il giudice di rinvio abbia già svolto una valutazione documentale puntuale e logicamente coerente.
  • La liquidazione delle spese di lite richiede che la parte beneficiaria abbia realmente svolto difesa nella fase processuale considerata; in caso di contumacia in quella fase, la condanna alle spese è illegittima per mancanza del relativo presupposto.
  • La tardiva costituzione della parte resistente non comporta automaticamente l’inammissibilità della difesa, se non sono violate preclusioni specifiche e se la parte esercita soltanto il proprio diritto di contraddire alle domande avversarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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