Cassazione Penale, Sentenza n. 13836/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cervino è stato ritenuto responsabile del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) per aver riattivato e utilizzato una società "scatola vuota" (UTN United Transport Naples Srl), formalmente intestata ad altri, per dare copertura ai proventi in nero di un'altra società a lui riconducibile (E.F. Logistics and Drinks Srl) dedita all'importazione di alcolici in contrabbando e all'evasione delle accise. Le operazioni sarebbero passate anche tramite conto a Malta e tramite prestanome (Giuseppe Caprio poi Enrico Mazzariello) per stornare e prelevare liquidità. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) carenza di motivazione e errata applicazione della norma per non avere verificato l'effettiva presenza di utilità confiscabili e la collegata pericolosità, richiedendo invece un esame più concreto oltre la mera intestazione fittizia; (2) mancanza del dolo specifico richiesto dalla norma, posto che la finalità delle interposizioni sarebbe stata il profitto da attività illecita e non l'elusione di misure di prevenzione, e perché gli altri concorrenti sono stati assolti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il reato di cui all'art. 512-bis si concretizza nella difformità consapevole tra titolarità formale e di fatto di valori e che la fittizia intestazione di quote societarie e l'interposizione soggettiva, quando i beni trasferiti sono suscettibili di confisca di prevenzione, integrano il fatto tipico senza dover dimostrare ulteriori operazioni di sottrazione. Ha ritenuto inoltre che il dolo specifico può risultare anche dal timore ragionevole di un procedimento di prevenzione e che la ricostruzione dei giudici di merito, alla luce degli elementi probatori, non appare contraddittoria. L'assoluzione di altri concorrenti non impedisce la responsabilità del ricorrente. Conseguentemente la sentenza di merito e la condanna sono state confermate.
Norme richiamate
Il reato si consuma con la fittizia attribuzione della titolarità di denaro, beni o utilità e richiede il dolo specifico di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando; l'interposizione vale di per sé quando i valori trasferiti sono suscettibili di confisca di prevenzione.
Norma processuale richiamata nella censura sulla corretta applicazione delle norme processuali; la Corte non ha dato rilievo alla doglianza che lamentava vizi procedurali legati all'applicazione di tale articolo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (artt. 1, 4, 16)
Riferimento alle categorie soggettive destinatarie delle misure di prevenzione patrimoniale (pericolosità generica e soggetti che vivono con proventi illeciti); la Corte ha ritenuto che la qualificazione di Cervino come soggetto con connotazione economico-finanziaria fosse compatibile con tali criteri, anche senza precedente procedimento di prevenzione.
art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (richiamato storicamente)
Richiamata quale fonte normativa storica dell'ipotesi oggi regolata dall'art. 512-bis, a indicare la continuità dell'oggetto del divieto (trasferimento fraudolento di valori).
Norma richiamata in relazione alle conseguenze processuali sul ricorrente (spese ecc.); la sentenza menziona la condanna ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La fittizia intestazione di quote o la creazione di una apparenza formale di titolarità è di per sé idonea a integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori quando i beni o le utilità trasferite sono suscettibili di confisca preventiva.
- Non è necessario dimostrare ulteriori specifiche operazioni di sottrazione di denaro oltre all'interposizione fittizia; l effetto traslativo e la natura dei beni trasferiti sono elementi centrali.
- Il dolo specifico può essere desunto anche dal comportamento complessivo e dal timore ragionevole dell'introduzione di un procedimento di prevenzione, non richiedendo la certezza dell'adozione di misure preventive.
- L'assoluzione di alcuni partecipanti non esclude la responsabilità di altri: il reato può sussistere anche se uno o più degli interposti non avevano consapevolezza del fine elusivo.
- La qualifica di soggetto 'connotato da pericolosità economico-finanziaria' può essere desunta in via prognostica dalla dinamica dei fatti e dalle modalità operative, anche in assenza di precedenti procedure di prevenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13782/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13783/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13784/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13785/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13787/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13788/2023 del 03/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →