Cassazione Penale, Ordinanza n. 11904/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in limine, ritenendo che le censure non rientrassero tra i motivi deducibili contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti commesso in concorso. Ha dedotto violazione di legge processuale e carenza motivazionale, contestando la congruità della pena concordata e la qualificazione giuridica del fatto. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento successive alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla dosimetria della pena, per di più generiche, sono state ritenute estranee a tale perimetro, non essendo dedotta un'illegalità della pena ma solo la sua asserita inadeguatezza. È stata inoltre richiamata la natura negoziale del patteggiamento, che consente una motivazione sintetica sulla qualificazione giuridica, sulla continuazione, sulle circostanze e sulla congruità della pena, purché risulti che il giudice abbia svolto le valutazioni richieste.
Norme richiamate
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha natura negoziale e una motivazione anche sintetica è sufficiente, nei limiti delle valutazioni richieste al giudice.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità quando l'inammissibilità è palese.
art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., rendendo possibile la declaratoria semplificata di inammissibilità.
art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamato per delimitare temporalmente la disciplina applicabile alle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento successive alla riforma.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Fondamento del concorso di persone nel reato contestato.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso in modo tassativo e non può essere utilizzato per contestare genericamente la congruità della pena concordata.
- La censura sulla pena è scrutinabile solo se si deduce illegalità della sanzione, non la sua mera eccessività o inopportunità.
- La motivazione del giudice nel patteggiamento può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché dia conto delle valutazioni essenziali richieste dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione avverso il patteggiamento l'interesse a dolersi di una motivazione non analitica è normalmente escluso, perché la decisione esprime anche la volontà negoziale dell'imputato.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può dichiararla senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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