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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05706/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale in sede di ottemperanza su un giudicato relativo al rimborso di tributi versati in relazione al sisma Sicilia orientale 1990. Secondo la ricorrente, il giudice dell'ottemperanza aveva richiamato la giurisprudenza che ammette la rilevanza della novella del 2017 in sede esecutiva, ma poi non ne aveva fatto corretta applicazione, affermando la debenza integrale delle somme senza verificare la disponibilità dei fondi stanziati e senza applicare i limiti di capienza previsti dall'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16 octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito il principio secondo cui, nel giudizio tributario di ottemperanza volto a eseguire il giudicato sul rimborso di imposte per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi e, se riscontra incapienza, attivare le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante nomina di un commissario ad acta e ordine di pagamento in conto sospeso. Poiché la decisione impugnata non si era conformata a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, in diversa composizione, quale giudice dell'ottemperanza, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    censura ex art. 360 n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge è stata invocata per denunciare l'erronea applicazione della disciplina sul limite di capienza dei fondi destinati ai rimborsi fiscali per eventi calamitosi.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    la norma disciplina il diritto al rimborso dei tributi versati nei territori colpiti dal sisma e collega l'effettiva esigibilità del rimborso alla disponibilità delle risorse stanziate.

  • art. 16 octies d.l. n. 91/2017

    convertito con modifiche nella l. n. 123/2017

    la novella è richiamata come fonte che ha introdotto la procedura e il limite connessi alla capienza del fondo per i rimborsi.

  • art. 29 del d.l. n. 162/2019

    è menzionato insieme alle modifiche successive alla disciplina dei rimborsi in sede di ottemperanza.

  • art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992

    individua il giudizio tributario di ottemperanza nel quale il giudice deve dare esecuzione al giudicato tributario.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi fiscali riconosciuti per eventi calamitosi, il giudice deve verificare in concreto la disponibilità dei fondi pubblici destinati al pagamento.
  • L'eventuale incapienza del fondo non consente di negare o comprimere in modo definitivo il diritto patrimoniale accertato in giudicato, ma impone l'attivazione delle procedure speciali previste dalla contabilità pubblica per dare esecuzione alla decisione.
  • La disciplina sopravvenuta sui rimborsi per eventi calamitosi opera anche in sede di ottemperanza, ma deve essere applicata in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali, senza tradursi in una falcidia del credito giudizialmente accertato.
  • Se il giudice dell'ottemperanza omette di accertare la capienza del fondo e di applicare le procedure previste dalla normativa speciale, la decisione è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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