Cassazione Civile, Ordinanza n. 28722/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita immobiliare e da una scrittura privata contestualmente sottoscritta tra le parti. La parte venditrice ha agito per far accertare il grave inadempimento della controparte agli obblighi assunti e per ottenere la risoluzione del contratto con restituzione immediata dell'immobile. Il Tribunale ha accolto la domanda in contumacia della convenuta. In appello la soccombente ha dedotto il travisamento dei fatti e la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., contestando la gravità dell'inadempimento; la Corte d'appello ha rigettato il gravame, ritenendo essenziale il termine di adempimento previsto e inammissibile la domanda di restituzione delle somme non proposta in primo grado. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per l'erronea applicazione del regime di ammissibilità delle nuove prove in appello, sostenendo che la novella del 2012 non fosse applicabile al caso; 2) violazione del giusto procedimento, perché le prove documentali e le richieste istruttorie sarebbero state decisive; 3) violazione degli artt. 1457, 1362, 1363, 1366 e 1455 c.c. nell'interpretazione dell'atto pubblico e della scrittura privata, nonché nel ravvisare un collegamento negoziale e la natura essenziale del termine; 4) violazione dell'art. 1458 c.c. per avere ritenuto inammissibile la domanda restitutoria proposta solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa falsità della procura, rilevando che la querela di falso relativa a documenti del procedimento è astrattamente proponibile in cassazione ma, nel caso concreto, non era stata proposta nelle forme richieste dall'art. 221, comma 2, c.p.c., mancando la sottoscrizione personale della parte o di un procuratore speciale. Nel merito ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, pur correggendo la motivazione della Corte d'appello alla luce delle Sezioni Unite sulla nozione di prova nuova indispensabile ex art. 345 c.p.c. previgente, i motivi erano generici e non specificavano i mezzi di prova asseritamente indispensabili. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non trascriveva né riassumeva i documenti su cui si fondava l'interpretazione censurata; ha inoltre ribadito che, in presenza di termine essenziale, la risoluzione opera di diritto e il giudice deve limitarsi ad accertare sussistenza e imputabilità dell'inadempimento. Il quarto motivo è stato respinto, poiché la domanda di restituzione non proposta in primo grado non può essere introdotta per la prima volta in appello, trattandosi di domanda nuova preclusa dall'art. 345 c.p.c.; la retroattività ex art. 1458 c.c. non consente al giudice di pronunciare d'ufficio la restituzione in assenza di domanda di parte.
Norme richiamate
La querela di falso deve essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale; la mancanza di tale requisito rende inammissibile la deduzione della falsità della procura nel caso concreto.
Nel giudizio di appello la prova nuova indispensabile è quella idonea a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale; tuttavia la domanda o deduzione istruttoria deve essere specifica, indicando i mezzi di prova asseritamente indispensabili.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non trascrive o riassume i documenti posti a base della censura, né consente il loro agevole reperimento nei fascicoli di merito.
Richiamato quale norma sulla risoluzione per inadempimento; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso non supera i rilievi di specificità e autosufficienza.
La gravità dell'inadempimento non è decisiva quando le parti abbiano previsto un termine essenziale; in tal caso la risoluzione opera di diritto e il giudice accerta solo sussistenza e imputabilità dell'inadempimento.
Se il termine è essenziale, l'inadempimento alla scadenza comporta la risoluzione di diritto, previa verifica giudiziale dell'inadempimento e della sua imputabilità.
Richiamato per l'interpretazione del contratto e della scrittura privata, ma la censura è inammissibile per difetto di specificità documentale.
Richiamato per l'interpretazione sistematica degli atti negoziali, senza che il ricorso riporti il contenuto necessario a consentire il controllo di legittimità.
Richiamato per il canone di buona fede nell'interpretazione, ma la censura non supera il difetto di autosufficienza del ricorso.
La risoluzione ha effetto retroattivo e comporta obblighi restitutori, ma la restituzione deve essere domandata dalla parte interessata; non può essere riconosciuta per la prima volta in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione della falsità di una procura o di altro documento del procedimento richiede il rispetto delle forme della querela di falso, inclusa la proposizione personale della parte o mediante procuratore speciale.
- Nel regime previgente dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la prova nuova indispensabile in appello è quella idonea a chiarire in modo decisivo la ricostruzione fattuale, ma la relativa censura è inammissibile se non individua specificamente i mezzi di prova e la loro concreta decisività.
- Il ricorso per cassazione soggiace a rigorosi oneri di specificità e autosufficienza: i documenti e gli atti negoziali su cui si fonda la censura devono essere trascritti o almeno riassunti nei passaggi essenziali e agevolmente reperibili.
- Quando un termine è qualificato come essenziale dalle parti, la risoluzione per inadempimento opera di diritto e il giudice deve verificare solo la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento, senza applicare un autonomo giudizio di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. come criterio decisivo.
- L'effetto retroattivo della risoluzione contrattuale non consente al giudice di disporre d'ufficio la restituzione delle prestazioni: la domanda restitutoria deve essere proposta dalla parte interessata e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
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