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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28717/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 591 c.p.p. in relazione all'art. 443 c.p.p., sostenendo che l'appello/impugnazione del Pubblico Ministero contro la sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato era inammissibile per il comma 3 dell'art. 443 (la facoltà del P.M. di impugnare è limitata ai casi in cui la sentenza modifichi il titolo di reato). Inoltre sosteneva che la Corte d'appello non avrebbe potuto riformare il trattamento sanzionatorio neppure d'ufficio, perché la pena applicata dal primo giudice non era "illegittima".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Procuratore Generale avesse legittimamente proposto ricorso per cassazione e che la Corte territoriale avesse correttamente convertito quel ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.; tale conversione mantiene la natura di impugnazione di legittimità, per cui la Corte d'appello doveva valutare l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p. e, una volta accertata la fondatezza di censure di legittimità, poteva esercitare la funzione di giudice del merito e riformare il trattamento sanzionatorio. Per l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 443 c.p.p.

    Comma 3: limita la legittimazione del pubblico ministero ad impugnare le sentenze pronunciate con rito abbreviato alle ipotesi in cui la sentenza modifichi il titolo del reato. La Corte ha però osservato che, se il P.M. propone ricorso per cassazione che viene poi convertito in appello ex art. 580 c.p.p., la disciplina dell'art. 443 non impedisce di valutare l'impugnazione nella forma convertita.

  • art. 580 c.p.p.

    Stabilisce la conversione del ricorso per cassazione in appello quando contro la stessa sentenza siano proposti mezzi di impugnazione diversi. La Cassazione conferma che la conversione è corretta e che il ricorso originario mantiene la sua natura di impugnazione di legittimità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come normativa violata; la Corte ricorda che la questione va valutata alla luce delle regole di conversione e degli effetti sull'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Individua i motivi di cassazione; la Corte afferma che, una volta convertito il ricorso in appello, la Corte d'appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri di legittimità di tale norma e limitare inizialmente la propria cognizione alle censure di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibile somma a favore della cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente a pagare spese e Euro 3.000,00.

  • art. 628 c.p.

    Norma penale relativa alla rapina e alle aggravanti; citata nella motivazione riguardo all'erroneo bilanciamento tra attenuanti e aggravanti contestato nell'ambito dell'impugnazione esercitata dal P.M.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Richiamato in quanto il P.M. contestava l'erronea valutazione dell'assenza di integrale risarcimento e dell'applicabilità dell'aggravante/attenuanti nella determinazione della pena.

  • L. 110/1975 art. 4

    Richiamata fra i capi di imputazione (delitto B); citata come riferimento al quadro del reato per il quale è stata rideterminata la pena in secondo grado.

Massime di principio

  • Se il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato, la Corte d'appello può convertire quel ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.; la conversione non elimina la natura di impugnazione di legittimità e impone alla Corte d'appello di valutare l'ammissibilità con i parametri di legittimità (art. 606 c.p.p.).
  • La limitazione prevista dall'art. 443 c.p.p., comma 3 (che vincola l'appello del P.M. alle ipotesi in cui la sentenza modifichi il titolo del reato), non impedisce la valutazione dell'impugnazione quando questa sia stata proposta come ricorso per cassazione e poi convertita in appello: la conversione produce effetti diversi dall'automatica esclusione dell'impugnabilità.
  • Quando la Corte d'appello, valutando censure di legittimità provenienti da un ricorso convertito, ritiene fondata una di esse, può riprendere la funzione di giudice del merito e adottare le conseguenti modifiche del trattamento sanzionatorio, senza dover sempre procedere formalmente ad annullamento e rinvio.
  • La parte che solleva questioni di inammissibilità basate solo su un'apparente limitazione normativa (es. art. 443 c.p.p.) deve verificare la forma concreta dell'impugnazione (se effettivamente ricorso per cassazione convertito) perché la conversione modifica i profili di ammissibilità e di cognizione del giudice d'appello.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, spesso, una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque necessario valutare realisticamente le prospettive del motivo prima di proporre impugnazione.

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