Cassazione Civile, Ordinanza n. 15231/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un'esecuzione immobiliare promossa sulla base di un contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato da due condebitori. Il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione, poi rigettata in primo grado e confermata in appello. In cassazione ha dedotto quattro motivi: (1) omessa pronuncia e omesso esame sul motivo di appello relativo ai vizi del rapporto di conto corrente collegato al mutuo, con contestazione di interessi, tassi soglia e anatocismo; (2) omessa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio per accertare tali vizi contabili; (3) violazione delle norme sulla causa del contratto e nullità del mutuo, che sarebbe stato in realtà un'operazione di ripianamento di saldi errati o non dovuti; (4) violazione della disciplina del mutuo e del titolo esecutivo, per assenza di effettiva traditio delle somme, che non sarebbero mai state nella disponibilità del mutuatario, con conseguente inesistenza di un valido titolo per l'esecuzione immobiliare. Lamentava quindi che il mutuo dovesse essere qualificato come finanziamento atipico o mutuo di scopo privo dei requisiti di validità ed esecutorietà.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello aveva effettivamente esaminato e respinto le censure sul rapporto bancario, sicché non vi era omessa pronuncia né omesso esame di fatto decisivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva indicato specificamente dove e quando avesse chiesto la consulenza tecnica nei gradi di merito. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo alla luce dei recenti arresti delle Sezioni Unite: il mutuo si perfeziona quando la somma è posta giuridicamente a disposizione del mutuatario, anche tramite accredito contabile, e resta valido titolo esecutivo anche se la somma è immediatamente destinata a ripianare pregresse esposizioni debitorie. Le spese di legittimità sono state compensate, in considerazione della recente soluzione nomofilattica della questione del c.d. mutuo solutorio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di provvedere sulla domanda o eccezione; non basta il dissenso sulla soluzione data.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura istruttoria, ma la Corte ne esclude la rilevanza per difetto di specifica allegazione della richiesta di CTU.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del diritto di difesa, ma non si ravvisa una violazione autonoma.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale; i motivi relativi al mutuo sono stati ritenuti infondati.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità processuali, ma la Corte ha escluso sia l'omessa pronuncia sia il difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio sussiste solo in presenza di omissione di un fatto storico decisivo o di motivazione mancante/apparente; non ricorre nel caso esaminato.
richiamato per sostenere la nullità del mutuo solutorio, ma la Corte esclude che l'operazione sia nulla per tale ragione.
richiamato quale norma sulla nullità del contratto; la Corte esclude la nullità del mutuo per ripianamento di debiti pregressi.
il mutuo si perfeziona con la messa a disposizione giuridica della somma al mutuatario, non necessariamente con consegna materiale.
il contratto di mutuo, ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario e vi sia obbligo incondizionato di restituzione, costituisce valido titolo esecutivo.
richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non costituito.
richiamato nel contesto dell'atto di integrazione del contraddittorio in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice di merito omette del tutto di decidere sulla domanda o eccezione; non è configurabile se la questione è stata comunque esaminata e respinta, anche implicitamente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non la mera insoddisfazione per la valutazione compiuta dal giudice.
- Chi deduce in cassazione la mancata ammissione di una consulenza tecnica deve indicare specificamente quando e dove la richiesta sia stata formulata nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il contratto di mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche mediante accredito contabile, senza necessità di consegna materiale.
- La destinazione immediata della somma mutuata al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie verso la banca non incide sulla validità del mutuo né sulla sua idoneità a costituire titolo esecutivo, se risultano gli altri requisiti dell'art. 474 c.p.c.
- Le contestazioni relative alla illegittimità del rapporto di conto corrente collegato non travolgono automaticamente il mutuo e il relativo titolo esecutivo, ove il giudice di merito abbia ritenuto insussistente un riflesso invalidante sul contratto azionato.
- In caso di rigetto del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
- rami
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