Cassazione Civile, Ordinanza n. 20610/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni di analisi cliniche. Il laboratorio sosteneva di avere diritto al corrispettivo per prestazioni specialistiche già erogate, deducendo che il precedente declassamento era stato annullato e che la successiva delibera dell’azienda sanitaria, che reiterava il declassamento, fosse illegittima e dovesse essere disapplicata per violazione del giudicato amministrativo. In subordine chiedeva il pagamento ai sensi dell’art. 2041 c.c. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo precluso l’esame della delibera del 2014 perché non prodotta agli atti, ma comunque esistente e non contestata quanto a contenuto ed estremi; aveva inoltre escluso l’arricchimento senza causa per difetto del presupposto dell’imposizione o consapevolezza dell’arricchimento da parte della ASL. In cassazione il laboratorio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il fatto impeditivo senza la produzione documentale della delibera; 2) vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà nel considerare inesistente in atti un provvedimento che tuttavia era posto a fondamento della decisione; 3) violazione dell’art. 2041 c.c. per il rigetto della domanda di indebito arricchimento, sostenendo che la ASL avesse comunque ricevuto e pagato per anni le prestazioni specialistiche; 4) violazione dell’art. 324 c.p.c. perché, secondo il ricorrente, la statuizione del tribunale sulla identità di contenuto tra le delibere sarebbe passata in giudicato e avrebbe imposto la disapplicazione della delibera del 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, chiarendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve provare il titolo, mentre il debitore deve provare il fatto impeditivo; tuttavia, una volta che la sussistenza della delibera, il suo contenuto essenziale e i suoi estremi non siano contestati, il giudice può ritenerne provato il fatto impeditivo anche se il documento non è stato materialmente prodotto, restando a carico del creditore che invochi la disapplicazione l’onere di produrre l’atto e provare che la motivazione del nuovo provvedimento coincida con quella già annullata. Ha inoltre escluso che la censura sul giudicato fosse centrata sulla reale ratio decidendi, perché la Corte d’appello non aveva negato la sola identità del contenuto di declassamento, ma aveva ritenuto non dimostrata l’identità della motivazione, decisiva per la disapplicazione. Quanto al terzo motivo, lo ha reputato infondato e in parte inammissibile perché la questione relativa all’eventuale pagamento di prestazioni specialistiche non accreditate era nuova in cassazione; comunque, ha ribadito che l’arricchimento nei confronti della P.A. è azionabile solo se imposto o consapevole, e che l’accreditamento non obbliga l’amministrazione a remunerare prestazioni eseguite fuori dagli accordi o dal regime di accreditamento. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
L’azione di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione è esperibile solo se l’arricchimento risulta imposto all’ente o da esso consapevolmente accettato; nel caso concreto la domanda è stata respinta.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore prova il titolo del credito; il debitore che eccepisce un fatto impeditivo deve provarlo, salvo che il fatto impeditivo risulti non contestato.
La non contestazione del contenuto essenziale di un fatto impeditivo consente al giudice di ritenerlo provato senza ulteriori prove; non vi è violazione delle regole sulla valutazione delle prove se la decisione si fonda su fatti non contestati.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è immune da nullità se è intelligibile e non logicamente contraddittoria; non sussiste il vizio denunciato quando la decisione spiega in modo coerente il proprio iter argomentativo.
La censura sul giudicato è infondata se non si coglie la ratio decidendi: qui la Corte di merito non ha negato il contenuto di declassamento, ma ha richiesto la prova della motivazione rilevante ai fini della disapplicazione.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà titolo al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, presupposti dei quali la Corte ha dato atto in dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore deve provare il titolo costitutivo del credito; il debitore che eccepisce un fatto impeditivo o estintivo deve provare tale fatto, ma la prova può risultare anche dalla non contestazione del suo contenuto essenziale.
- Quando una parte invoca la disapplicazione di un atto amministrativo perché reiterativo di un precedente provvedimento annullato, non basta dimostrare la mera identità del contenuto dispositivo: occorre allegare e provare anche l’identità della motivazione rilevante ai fini della violazione del giudicato amministrativo.
- L’azione generale di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione richiede che l’arricchimento sia stato imposto all’ente oppure consapevolmente accettato; in mancanza, la pretesa non è accoglibile.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo quelle rilevabili d’ufficio; chi eccepisce la novità della censura non deve essere onerato di dimostrazioni ulteriori se il ricorrente non indica specificamente dove la questione sia stata dedotta.
- Il vizio di motivazione o la nullità per motivazione apparente non sussiste quando la sentenza espone in modo coerente e comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
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