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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10777/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare promossa sulla base di un decreto ingiuntivo reso esecutivo per effetto della mancata tempestiva riassunzione dell'opposizione, interrotta a seguito del fallimento dell'opponente e poi mai proseguita. Il debitore, tornato in bonis, ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che il credito azionato non fosse più attuale perché, da un lato, nel fallimento il creditore era stato ammesso al passivo solo per un importo inferiore rispetto a quello del decreto ingiuntivo e, dall'altro, il credito era stato integralmente soddisfatto nel riparto fallimentare; inoltre deduceva che ulteriori somme pretese fossero già state pagate in altra procedura esecutiva individuale. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la corte d'appello l'ha riformata e ha rigettato l'opposizione ritenendo che la decisione resa nello stato passivo non travolgesse il titolo monitorio. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 338, 647, 653, 656, 395 c.p.c., 2909 c.c. e, nel secondo motivo, anche dell'art. 99 l.fall. previgente, sostenendo che: 1) ai fini del rapporto di prevalenza tra giudicati avrebbe dovuto contare la data del decreto ingiuntivo e non quella della sentenza che dichiara l'estinzione dell'opposizione; 2) la sentenza di accertamento del credito resa in sede di opposizione allo stato passivo, avente effetti extrafallimentari, avrebbe dovuto prevalere sul decreto ingiuntivo divenuto definitivo per estinzione dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'eventuale errore della corte territoriale sull'ordine temporale tra i due provvedimenti fosse irrilevante, perché l'accertamento compiuto in sede fallimentare ha efficacia solo endoconcorsuale e non incide sul decreto ingiuntivo divenuto definitivo nei rapporti tra creditore e debitore tornato in bonis. Pertanto non vi è conflitto di giudicati: la sentenza resa nell'opposizione allo stato passivo vale solo ai fini della procedura concorsuale, mentre il decreto ingiuntivo, reso esecutivo per mancata riassunzione dell'opposizione interrotta, conserva efficacia contro il debitore. La Corte ha confermato la decisione di merito, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 338 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la censura sulla prevalenza temporale dei giudicati.

  • art. 647 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

  • art. 653 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, in caso di mancata riassunzione dell'opposizione interrotta, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva nei confronti del debitore tornato in bonis.

  • art. 656 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura relativa ai rapporti tra provvedimenti e giudicati.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel perimetro delle norme sui giudicati e sulle impugnazioni straordinarie.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la questione del giudicato e della sua priorità temporale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo richiama per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, poiché la decisione di rigetto è comunque corretta nel dispositivo.

  • art. 99 L. Fall.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte afferma che l'accertamento del credito in sede di opposizione allo stato passivo ha effetti soltanto endoconcorsuali.

  • art. 43 L. Fall.

    Richiamato per affermare che il fallimento dell'opponente interrompe il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 96 L. Fall.

    Richiamato per precisare che l'oggetto dell'accertamento del passivo è il diritto al concorso.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Indicato per la riserva di deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'accertamento del credito compiuto in sede fallimentare o concorsuale ha efficacia meramente endoconcorsuale: vincola ai fini del concorso, ma non si estende ai rapporti extra fallimentari tra creditore e debitore tornato in bonis.
  • Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo viene interrotta per il fallimento dell'opponente e non viene tempestivamente riassunta, il decreto può conseguire efficacia esecutiva ed essere opposto al debitore una volta che questi sia tornato in bonis.
  • Non sussiste conflitto di giudicati tra una decisione resa nello stato passivo e il successivo consolidamento del decreto ingiuntivo, perché i due accertamenti operano su piani diversi: il primo nel concorso, il secondo nel rapporto individuale.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interrotto per fallimento del debitore, la riassunzione è facoltativamente esperibile sia dal creditore sia dal debitore, ma quest'ultimo ha interesse a riassumere per evitare la definitività del decreto per mancata riassunzione.
  • Se il dispositivo della decisione impugnata è corretto, un eventuale errore nella motivazione sulla priorità temporale tra provvedimenti è irrilevante e può essere corretto dalla Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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