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Ordinanza

Ordinanza n. 667/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a. del PEI 2024-2025 – prot. n.-OMISSIS- del 13.06.2025 emesso dall’ I.C. “-OMISSIS-”, con sede in Napoli, alla -OMISSIS- comunicato in pari data; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202503669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI 2024-2025 e determinazione di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno alla minore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il PEI relativo all’anno scolastico 2024-2025 e gli atti connessi, lamentando l’inadeguatezza dell’assegnazione delle ore di sostegno alla figlia minore, affetta da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La minore frequenta la scuola per 33 ore settimanali, mentre le sono state assegnate 18 ore di sostegno, ritenute insufficienti rispetto all’effettivo fabbisogno e al diritto all’integrazione scolastica. Nel giudizio è stata proposta anche una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. In sede cautelare, il TAR aveva ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi, redigere tempestivamente il PEI per l’anno scolastico in corso e assegnare un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica, con copertura integrale delle 33 ore di orario scolastico. L’Amministrazione non ha prodotto gli atti difensivi né la documentazione del procedimento, neppure dopo l’ordinanza cautelare.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito e ha disposto incombenti istruttori. Ha rilevato che l’Amministrazione non aveva depositato gli atti e i documenti del procedimento, in violazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a. Ha quindi ordinato all’Amministrazione scolastica di depositare entro il 30 marzo 2026 la documentazione aggiornata all’anno scolastico 2025-2026 sulla quale si è fondata l’assegnazione di 18 ore settimanali, compreso il PEI 2025-2026, per il quale risultavano scaduti i termini di redazione, nonché una relazione illustrativa del dirigente scolastico. Il TAR ha inoltre chiesto al ricorrente di precisare se e quando l’ordinanza cautelare sia stata ottemperata, con conseguente integrazione delle ore di sostegno, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 3 giugno 2026. L’ordinanza richiama inoltre un precedente giudicato riguardante la medesima situazione della minore, nel quale le amministrazioni resistenti erano state condannate in solido alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La minore è qualificata come persona con disabilità grave ai fini della tutela scolastica e dell’assegnazione del sostegno.

  • art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di redazione del PEI e della conseguente individuazione delle ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il TAR rileva la violazione dell’obbligo dell’amministrazione resistente di depositare gli atti e i documenti del procedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In una controversia sull’assegnazione delle ore di sostegno a una studentessa con disabilità grave, il giudice può ordinare la copertura integrale dell’orario scolastico quando essa risulti necessaria alla piena integrazione scolastica, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica possano prevalere sul diritto all’istruzione e all’integrazione.
  • Quando l’amministrazione non deposita gli atti e i documenti del procedimento rilevanti per la decisione, il giudice può disporre incombenti istruttori imponendo il deposito della documentazione, anche aggiornata alla situazione scolastica sopravvenuta, e di una relazione illustrativa dell’amministrazione competente.
  • Ai fini della decisione su una domanda risarcitoria collegata alla riduzione delle ore di sostegno, è rilevante accertare se e quando l’amministrazione abbia dato esecuzione a un’ordinanza cautelare che imponeva la rideterminazione del fabbisogno e l’integrazione delle ore assegnate.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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