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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05774/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore ceduto)

La controversia

Una società debitrice ceduta ha promosso giudizio ordinario di accertamento chiedendo, in sintesi, di stabilire a chi dovesse pagare alcuni crediti originariamente vantati dalla società poi fallita e da questa ceduti, nonché di accertare la non opponibilità delle cessioni alla massa fallimentare, la risoluzione del contratto di appalto da cui i crediti traevano origine, il proprio diritto al risarcimento del danno e alla ripetizione di somme indebitamente versate. Le società cessionarie, costituite in giudizio, hanno chiesto a loro volta la condanna della debitrice ceduta al pagamento degli importi ceduti. La curatela del fallimento della cedente, soccombente in appello sul punto, ha proposto ricorso principale lamentando: 1) violazione delle norme fallimentari e processuali perché la controversia, incidendo su attivo e passivo del fallimento, avrebbe dovuto essere trattata con il rito di verifica del passivo ex artt. 92 ss. l.fall., e perché la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare il giudicato formatosi sulle domande di ammissione al passivo delle banche; 2) erronea declaratoria di tardività dell'eccezione/domanda di revocatoria fallimentare delle cessioni, dedotta in udienza come conseguenza delle difese avversarie. La società debitrice ceduta ha proposto ricorso incidentale, censurando la sentenza per omessa pronuncia e per violazione delle regole sulle eccezioni opponibili al cessionario, sostenendo di poter eccepire inadempimento e compensazione e di dover ottenere una valutazione piena sull’effettiva debenza dei crediti ceduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della curatela sia il ricorso incidentale della debitrice ceduta. Ha ritenuto corretto l'accertamento della Corte d'appello secondo cui la controversia sulla titolarità dei crediti ceduti, sulla loro opponibilità al fallimento e sulla condanna della debitrice ceduta al pagamento in favore delle cessionarie non rientrava nel procedimento speciale di verifica dello stato passivo, perché non comportava una diretta modifica del passivo della procedura né una diretta ricostruzione dell'attivo fallimentare in sede concorsuale. Ha inoltre affermato che il giudicato endofallimentare formatosi sulle domande di ammissione al passivo delle banche non spiegava efficacia esterna nel giudizio ordinario sulla titolarità del credito ceduto. È stata confermata anche la tardività della revocatoria fallimentare delle cessioni, proposta dalla curatela solo in udienza oltre le preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso omissioni di pronuncia e ha dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza, le censure che richiedevano un riesame degli atti non adeguatamente riprodotti.

Norme richiamate

  • art. 52 l.fall.

    ogni credito, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme contenute nei successivi artt. 92-103

    Le norme sul passivo fallimentare si applicano alle domande che mirano all'accertamento di crediti verso la massa; non si estendono alle azioni di mero accertamento della titolarità del credito ceduto quando non vi sia domanda di ammissione al concorso.

  • artt. 93 e ss. l.fall.

    Il rito di verifica dei crediti è speciale e non è richiesto per controversie che hanno ad oggetto la sola individuazione del titolare del credito tra cedente e cessionario, senza incidenza diretta sul concorso.

  • art. 24 l.fall.

    La controversia era astrattamente attratta alla competenza territoriale inderogabile del tribunale fallimentare, ma la questione di competenza non risultava specificamente dedotta nel giudizio di legittimità.

  • art. 1264 c.c.

    La cessione è opponibile al debitore ceduto e alla massa fallimentare se notificata o accettata prima del fallimento con atti aventi data certa.

  • art. 2704, primo comma, c.c.

    La data certa delle scritture di cessione è stata ritenuta provata tramite timbro postale e notificazione con raccomandata e ricevuta di ritorno, rendendo opponibili le cessioni al fallimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulle domande effettivamente proposte, qualificandole correttamente e pronunciandosi sul loro contenuto sostanziale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato vale tra le parti nei limiti del rapporto definito; il giudicato endofallimentare non si estende automaticamente al diverso giudizio ordinario sulla titolarità del credito.

  • art. 96, sesto comma, l.fall.

    Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso

    L'accertamento del credito nello stato passivo produce effetti solo nel concorso fallimentare e non fa stato fuori della procedura.

  • art. 120, quarto comma, l.fall.

    L'utilizzabilità del decreto o della sentenza di ammissione al passivo come prova scritta per ottenere ingiunzione contro il debitore tornato in bonis conferma che tali atti non hanno efficacia sostanziale generale verso il terzo debitore.

  • art. 67 l.fall.

    La revocatoria fallimentare delle cessioni è soggetta alle preclusioni processuali proprie del rito ordinario quando venga proposta come domanda o eccezione nuova oltre i termini di comparsa di risposta.

  • art. 166 c.p.c.

    La tardiva proposizione della comparsa di risposta comporta decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve proporre nella comparsa di risposta le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio, a pena di decadenza.

  • art. 183 c.p.c.

    Nel processo ordinario, le ulteriori domande ed eccezioni ammissibili nella fase successiva sono solo quelle conseguenti alle domande o eccezioni tempestivamente introdotte dalla controparte.

  • art. 345 c.p.c.

    Le eccezioni nuove formulate solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello sono inammissibili.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, con specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato nel contesto della tardività del ricorso incidentale, poi comunque ritenuto ammissibile in ragione dell'interesse sorto dall'impugnazione principale.

  • art. 326 c.p.c.

    È richiamato nel contesto della tardività del ricorso incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale rimette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza.

  • art. 1248 c.c.

    È richiamato per affermare che il debitore ceduto può opporre al cessionario eccezioni e compensazioni nei limiti consentiti dalla disciplina della cessione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In una controversia sulla cessione di crediti tra debitore ceduto, cedente fallito e cessionario, il giudizio ordinario di cognizione è ammissibile quando mira soltanto ad accertare chi sia l'effettivo titolare del credito e se la cessione sia opponibile alla massa, senza chiedere l'ammissione di un credito verso il fallimento.
  • Il rito di verifica del passivo ex artt. 92 ss. l.fall. è riservato all'accertamento dei crediti verso la procedura; non si applica alle azioni di mero accertamento della titolarità del credito oggetto di cessione quando la pronuncia non produce una diretta modificazione del passivo o dell'attivo fallimentare.
  • Il giudicato formatosi nel procedimento di insinuazione al passivo ha efficacia limitata al concorso fallimentare e non fa stato, di regola, in un distinto giudizio ordinario tra debitore ceduto, cessionario e curatela sul rapporto di titolarità del credito.
  • La data certa della cessione, se anteriore al fallimento e provata mediante elementi idonei, rende opponibile la cessione alla massa dei creditori del cedente.
  • Nel processo ordinario, il convenuto decade dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio se non le propone tempestivamente nella comparsa di risposta; la proposizione successiva in udienza è inammissibile salvo che si tratti di difese conseguenti a domande o eccezioni tempestive della controparte.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando il ricorso principale rimette in discussione l'assetto di interessi definito dalla sentenza, anche in cause scindibili ma dipendenti.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti e documenti su cui si fonda la censura; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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