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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01062/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare di una società dichiarata fallita per ottenere l'inefficacia, nei confronti della massa e dei creditori, di alcuni atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla società poi fallita in favore della società odierna ricorrente. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello confermò. La società convenuta ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 184-bis c.p.c. per avere la corte ammesso, in rimessione in termini, la produzione di una relazione riepilogativa proveniente dal fascicolo del pubblico ministero, ritenuta tardivamente acquisita dalla curatela; 2) violazione degli artt. 164, 163 nn. 3, 4 e 5, e 183 c.p.c., oltre vizi motivazionali, per asserita mutatio libelli, sostenendo che l'originaria domanda si riferisse ad atti di cessione diversi da quelli poi considerati dal giudice; 3) violazione dell'art. 2051 c.c. e difetto di prova del credito, della posteriorità dello stesso rispetto agli atti impugnati e dell'elemento soggettivo della revocatoria; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché la sentenza avrebbe statuito su atti di cessione aziendale non compresi nella domanda. Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non colpivano la ratio decidendi delle decisioni di merito e tendevano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. In particolare: la rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. era stata correttamente fondata sul fatto che il documento era pervenuto alla curatela dopo la scadenza del termine istruttorio; la pretesa mutatio libelli era stata esclusa dal merito, che aveva interpretato la domanda come riferita agli atti tra la società poi fallita e la controparte; quanto ai presupposti della revocatoria, la corte territoriale aveva valorizzato l'esistenza del credito, anche litigioso ed eventuale, e la conoscenza pregressa del credito prima degli atti dispositivi. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata aveva effettivamente ricompreso nella domanda anche gli atti di trasferimento dell'azienda indicati nell'atto introduttivo, sicché non vi era ultrapetizione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria è stata ritenuta esperibile dal curatore per rendere inefficaci gli atti dispositivi compiuti in pregiudizio della garanzia patrimoniale dei creditori; ai fini della legittimazione e della tutela può rilevare anche un credito eventuale o litigioso, purché sia accertata la relativa esistenza nella vicenda processuale.

  • art. 184-bis c.p.c.

    La rimessione in termini è stata considerata correttamente concessa perché il documento prodotto era pervenuto alla parte solo dopo la scadenza del termine per le preclusioni istruttorie; i profili contenutistici del documento sono stati ritenuti estranei alla valutazione sull'ammissibilità della rimessione in termini.

  • art. 163 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le doglianze sulla presunta incertezza o modificazione della domanda introduttiva sono state disattese perché il giudice di merito aveva ricostruito la domanda in modo univoco come riferita agli atti effettivamente revocati.

  • art. 164 c.p.c.

    È stata esclusa la nullità della citazione, poiché la domanda risultava comprensibile alla luce delle allegazioni in fatto e non vi era stata mutatio libelli.

  • art. 183 c.p.c.

    La prima memoria non è stata ritenuta fonte di un nuovo petitum, ma di un mero chiarimento/correzione della domanda già proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa l'ultrapetizione perché il giudice ha deciso entro il perimetro della domanda originaria, includendovi gli atti di trasferimento aziendale espressamente richiamati nell'atto introduttivo.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che le censure non erano formulate in modo idoneo a cogliere e specificare gli atti e i documenti rilevanti, limitandosi a una critica fattuale.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze prospettate come violazione di legge sono state considerate, in realtà, richieste di rivalutazione del fatto, e quindi inammissibili in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    I vizi di motivazione invocati dalla ricorrente sono stati ritenuti non più proponibili nella forma dedotta e, comunque, diretti a sollecitare un nuovo giudizio di merito.

  • art. 378 c.p.c.

    È stata richiamata la memoria depositata dalla ricorrente nella fase camerale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La rimessione in termini per produzione documentale può essere correttamente disposta quando il documento sia pervenuto alla parte oltre la scadenza del termine istruttorio; la valutazione sull'ammissibilità dell'istanza non dipende dal contenuto del documento, ma dal momento del suo sopravvenuto acquisto nella disponibilità della parte.
  • La domanda giudiziale va interpretata dal giudice di merito secondo il suo contenuto sostanziale, ricostruendo la pretesa alla luce delle allegazioni complessive; tale interpretazione è censurabile in cassazione solo entro limiti ristretti e non può essere attaccata con una mera diversa lettura fattuale proposta dalla parte.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, la posizione creditoria può essere rilevante anche se il credito è eventuale o litigioso, purché la sua esistenza emerga dagli atti della vicenda processuale; è inoltre decisiva la dimostrazione della conoscenza del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice si pronunci sugli atti espressamente richiamati e sostanzialmente compresi nell'atto introduttivo, anche se la parte li contesta assumendo una diversa ricostruzione testuale della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRiscossioneAzione revocatoriaAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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