Cassazione Civile, Sentenza n. 2616/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato rimborsi fiscali corrisposti alla Fondazione per gli anni d’imposta 1993 e 1998, riconosciuti sul presupposto della spettanza dell’agevolazione prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 153 del 1999. La cartella indicava erroneamente il 2008 come anno d’imposta oggetto del recupero. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 27/03/12 del 23 febbraio 2012, depositata il 12 marzo 2012, aveva respinto l’appello dell’Ufficio: pur rilevando l’errore sulla data, aveva ritenuto che la Fondazione fosse comunque in grado di comprendere la pretesa anche in ragione del contesto di pretese analoghe relative ad altri anni; nel merito, aveva riconosciuto la spettanza dell’agevolazione, considerando minoritaria la partecipazione della Fondazione nella banca e rilevando la destinazione degli utili agli scopi statutari di interesse pubblico e utilità sociale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale con due motivi: il primo denunciava vizio motivazionale sia sulla ritenuta adeguatezza della cartella, nonostante l’erronea indicazione dell’anno, sia sulla prova dei requisiti per l’agevolazione, lamentando che la CTR non avesse indicato gli elementi istruttori e il percorso logico posti a fondamento dell’accertamento, anche rispetto alle partecipazioni del 40,76% fino al 1994 e del 31,32% fino al 1999; il secondo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 e dell’art. 12 del D.Lgs. n. 153 del 1999. La Fondazione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando in particolare la carenza motivazionale della cartella e deducendo la violazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale limitatamente alla censura sulla motivazione della decisione di merito riguardante i requisiti per l’agevolazione. Ha dichiarato inammissibile la parte del primo motivo relativa alla cartella, perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata: la CTR aveva ritenuto irrilevante l’errore nell’indicazione dell’anno, avendo reputato che la contribuente avesse compreso il contenuto della pretesa. La Corte ha ritenuto invece insufficiente la motivazione della CTR sul merito, perché non indicava gli elementi probatori dai quali risultassero, per gli anni 1993 e 1998, lo svolgimento in concreto di attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale e l’assenza di un’influenza della Fondazione sulla gestione della banca; il generico richiamo alla documentazione non consentiva di ricostruire il percorso logico seguito. In base ai principi richiamati, grava sulla Fondazione che invoca il beneficio dimostrare i relativi presupposti soggettivi e oggettivi, e la verifica deve riguardare l’attività concretamente esercitata nell’anno d’imposta, non soltanto la gestione della partecipazione originaria. Il secondo motivo principale è rimasto assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché formulava doglianze generiche, non specificamente dirette contro le ragioni della sentenza, e si limitava a enunciare la violazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 602 del 1973 senza svilupparla. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Pertanto, alla luce dei menzionati principi, appare insufficiente la motivazione in fatto adottata dal giudice di appello, che non chiarisce gli elementi istruttori in base ai quali ha ricavato il convincimento che la Fondazione, per gli anni di riferimento, abbia effettivamente svolto un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.
Il vizio motivazionale ricorre quando la decisione di merito non espone gli elementi istruttori e il percorso logico che sostengono l’accertamento di fatto decisivo; un richiamo generico alle produzioni non è sufficiente.
art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973
Pertanto, alla luce dei menzionati principi, appare insufficiente la motivazione in fatto adottata dal giudice di appello, che non chiarisce gli elementi istruttori in base ai quali ha ricavato il convincimento che la Fondazione, per gli anni di riferimento, abbia effettivamente svolto un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.
Per beneficiare della riduzione d’imposta, la fondazione deve dimostrare i presupposti richiesti e lo svolgimento concreto, nell’anno interessato, dell’attività qualificata richiesta; il giudice deve motivare in modo verificabile l’accertamento di tali elementi.
art. 12 del D.Lgs. n. 153 del 1999
La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, del T.U.I.R., “ex” art. 87, comma 1, lett. c), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti.
La disciplina di riforma del 1999 non ha efficacia interpretativa o retroattiva per i periodi d’imposta anteriori; il regime successivo non determina automaticamente il diritto alle agevolazioni per gli anni precedenti.
Pertanto, alla luce dei menzionati principi, appare insufficiente la motivazione in fatto adottata dal giudice di appello, che non chiarisce gli elementi istruttori in base ai quali ha ricavato il convincimento che la Fondazione, per gli anni di riferimento, abbia effettivamente svolto un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.
L’onere di provare i presupposti soggettivi e oggettivi dell’agevolazione grava sulla fondazione che ne chiede l’applicazione, secondo il regime ordinario dell’onere probatorio.
Invero, la ricorrente incidentale muove una serie di doglianze, senza articolare ed illustrare un vero e proprio motivo di ricorso, inquadrabile in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1.
Il ricorso per cassazione deve articolare censure riconducibili a uno dei motivi tassativi previsti dalla legge; doglianze non strutturate come specifici motivi non consentono l’esame del ricorso.
Massime di principio
- Chi invoca un’agevolazione fiscale deve provare i relativi presupposti soggettivi e oggettivi secondo l’ordinario onere della prova; per una fondazione bancaria, la verifica va condotta sull’attività concretamente svolta nell’anno d’imposta e non può esaurirsi nell’esame della partecipazione originaria o delle sole previsioni statutarie.
- Quando l’entità della partecipazione consente di influire sull’attività di un ente creditizio, opera una presunzione di esercizio di impresa bancaria; per superarla e ottenere l’agevolazione occorre dimostrare lo svolgimento concreto di attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale.
- La motivazione della decisione di merito sull’accertamento dei fatti deve rendere comprensibili gli elementi probatori considerati e il percorso logico seguito; il richiamo generico alla documentazione in atti o l’affermazione apodittica del risultato della valutazione non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione, quale impugnazione a critica vincolata, deve individuare specificamente gli errori della sentenza impugnata e confrontarsi con le sue ragioni; il mero richiamo alle difese svolte nei gradi di merito o la sola enunciazione di una violazione normativa non adeguatamente illustrata rende la censura inammissibile.
- La riforma tributaria introdotta dal D.Lgs. n. 153 del 1999 non ha efficacia retroattiva rispetto ai periodi d’imposta precedenti.
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