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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32372/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società e il socio accomandatario hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato il loro reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore. La censura unica denunciava formalmente violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto inattendibile la dichiarazione integrativa dei redditi 2018 presentata dopo la dichiarazione originaria. Secondo i ricorrenti, la dichiarazione integrativa avrebbe ridotto i ricavi a un importo inferiore alla soglia di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., e non avrebbe potuto essergli chiesto di provare un fatto negativo, cioè il mancato pagamento delle fatture emesse verso la Prefettura. Inoltre si contestava la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui valorizzava un debito verso la Prefettura emerso in una procedura esecutiva presso terzi, ritenuto ancora sub iudice per la pendenza di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d’appello fosse chiara, intellegibile e non affetta dai vizi estremi di apparenza, apoditticità o illogicità tali da integrare nullità della sentenza. Ha inoltre osservato che la valutazione della maggiore attendibilità del bilancio originario rispetto alla dichiarazione integrativa e delle ulteriori risultanze istruttorie rientrava nel prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c. e che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito. È stata altresì confermata la condanna al pagamento della somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma processuale richiamata per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    parametro dei requisiti soggettivi e oggettivi di fallibilità, rispetto al quale è stata ritenuta non credibile la ricostruzione dei ricavi proposta dai ricorrenti

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    richiamato come base della dichiarazione integrativa dei redditi presentata dalla società

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    richiamato solo per indicare il termine entro cui sarebbe stata ancora possibile la rettifica della dichiarazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura di definizione accelerata del ricorso, poi seguita dalla decisione conforme alla proposta

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se rende comprensibile l’iter logico del giudice, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione del materiale probatorio e l’attendibilità dei documenti sono riservate al prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione rilevante è quello estremo che integra nullità, non la mera insufficienza o erroneità logica

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    non applicabile nella specie per l’assenza di difese degli intimati

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna del ricorrente, in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quale sanzione per abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare, sotto la veste di vizio motivazionale o di nullità della sentenza, una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
  • La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia meramente apparente, apodittica o incomprensibile; non è invece sufficiente lamentare che il giudice non abbia esaminato analiticamente tutte le deduzioni o che abbia attribuito maggiore attendibilità a una prova rispetto a un’altra.
  • La valutazione dell’attendibilità dei bilanci, delle dichiarazioni fiscali e delle ulteriori risultanze istruttorie ai fini dell’accertamento dei requisiti di fallibilità rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c.
  • Quando il giudice di merito ritenga non credibile la documentazione prodotta dal debitore, può ritenere non assolto l’onere di dimostrare l’insussistenza dei presupposti di fallibilità.
  • In sede di definizione accelerata del ricorso, la conferma della manifesta infondatezza o inammissibilità legittima l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche se gli intimati non abbiano svolto difese.
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Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

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