Cassazione Civile, Ordinanza n. 01263/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo negativo di un conto anticipi fatture intestato a una società in liquidazione, debito garantito da fideiussione e da pegno su titoli costituito dai ricorrenti. Gli opponenti contestavano il decreto deducendo, in sintesi, la mancanza dei presupposti documentali per il monitorio, il conflitto di interessi della banca nella gestione dei titoli dati in pegno e l’illegittima applicazione di interessi usurari. In appello hanno poi sostenuto che la banca avesse incassato alcune fatture oggetto di anticipazione, con conseguente estinzione totale o parziale del debito; hanno inoltre prospettato che il pegno dovesse qualificarsi come pegno irregolare con funzione solutoria, tale da trasferire la proprietà dei titoli alla banca e da impedire che essi fossero colpiti dal sequestro e dalla confisca disposti in sede di prevenzione. Nel ricorso per cassazione hanno denunciato, con il primo motivo, violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1851 c.c., sostenendo che l’estinzione del debito per pagamento o compensazione con il controvalore dei titoli non fosse domanda nuova ma eccezione rilevabile anche d’ufficio; con il secondo motivo hanno lamentato omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’atto costitutivo del pegno, utile a qualificarlo come pegno irregolare e a incidere sull’estinzione dell’obbligazione garantita.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l’intervento/controricorso della società cessionaria del credito, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, in assenza di costituzione della banca originaria. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non attingevano tutte le rationes decidendi della sentenza d’appello: la Corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto non solo sulla pretesa novità della questione in appello, ma anche sulla genericità delle allegazioni, sulla mancata prova dell’estinzione del debito e sull’esistenza del sequestro e della confisca che avevano sottratto alla disponibilità della banca le risorse finanziarie e i titoli. La Corte di cassazione ha quindi escluso che potesse operare un rilievo officioso dell’estinzione parziale del debito in assenza di fatti specificamente allegati e provati; ha inoltre negato che il tema del pegno irregolare integrasse un fatto storico omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché l’escussione della garanzia e l’incasso delle somme risultavano comunque non dimostrati. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso nel giudizio di legittimità solo in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
è richiamato dai ricorrenti per sostenere che la questione dell'estinzione del debito non costituiva domanda nuova, ma la Corte non accoglie la censura perché non attinge tutte le rationes della decisione di appello.
è evocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del pegno e alla sua qualificazione come irregolare, ma la Corte rileva che la questione non è stata provata in fatto.
implicitamente rilevante sul piano dell'onere della prova dell'estinzione del debito e dell'escussione del pegno, posto a carico di chi l'allega.
è richiamato dai ricorrenti per sostenere che il potere di disposizione dei titoli dato alla banca escluderebbe formalità di escussione tipiche del pegno regolare.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di censura del primo motivo, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per mancata attinenza a tutte le rationes decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro del secondo motivo; la Corte esclude che vi sia stato omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. 30 aprile 1990 n. 130
richiamata per fondare la successione della società veicolo nel credito ceduto dalla banca.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti che sorreggono la sentenza impugnata.
- L'eccezione di estinzione totale o parziale del debito, anche quando si assume rilevabile d'ufficio, richiede pur sempre fatti specificamente allegati e provati nel giudizio di merito; in difetto non può essere utilmente dedotta in cassazione.
- La qualificazione di un rapporto di garanzia come pegno regolare o irregolare non rileva in astratto se la parte non dimostra in concreto l'escussione della garanzia e l'incasso delle somme che si assumono estintive del credito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo, non la mera mancata valorizzazione di un argomento difensivo o di una diversa qualificazione giuridica di fatti già scrutinati.
- Il successore a titolo particolare nel credito può intervenire nel giudizio di cassazione quando il dante causa non si sia costituito e l'intervento sia necessario a evitare una lesione del diritto di difesa del cessionario.
- Se il provvedimento cautelare o di prevenzione ha sottratto i beni o le somme alla disponibilità del creditore, la parte che invochi l'estinzione del debito per pagamento o per compensazione deve dimostrare che tali beni o somme siano effettivamente confluiti nella sfera del creditore e abbiano avuto effetto satisfattivo.
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