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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03420/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione di un fondo patrimoniale da parte di due coniugi, nel quale uno dei due aveva conferito la quota di un immobile composto da più unità, una adibita a residenza familiare e un’altra a studio professionale. Un istituto di credito, quale creditore del coniuge debitore, ha chiesto in giudizio la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo ex art. 2901 c.c.; nel procedimento sono intervenuti altri creditori con analoghe domande. Il tribunale ha accolto la revocatoria. In appello il solo coniuge debitore ha proposto gravame principale; l’altro coniuge ha resistito e ha proposto appello incidentale, insistendo anche su una domanda riconvenzionale di accertamento di un proprio credito di euro 4.554 per lavori sull’immobile. La corte d’appello ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale, dichiarando l’inefficacia dell’atto di fondo patrimoniale limitatamente ai diritti immobiliari conferiti dal coniuge debitore. Nel ricorso per cassazione il coniuge soccombente ha dedotto: nullità della sentenza per asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; violazione degli artt. 99, 112, 163, 164 e 342 c.p.c. per la ritenuta rinuncia/non riproposizione della domanda riconvenzionale trasversale; errori sulla condanna alle spese nonostante la pretesa mancata reiezione della sua domanda; violazione dei criteri di liquidazione delle spese rispetto al valore della sola riconvenzionale; illegittima condanna alle spese nei confronti di soggetti diversi da quelli contro cui era stata proposta la domanda, con contestazione anche della solidarietà ex art. 97 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la formula sull’"integrazione" della sentenza d’appello si riferiva soltanto all’indicazione degli estremi catastali/identificativi dell’atto, non all’appello incidentale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata specifica impugnazione della statuizione di primo grado che aveva considerato rinunciata la domanda riconvenzionale trasversale, oltre che sulla genericità e indimostrabilità del credito e sulla non soggettività del fondo patrimoniale. Ha ritenuto infondati i motivi sulle spese nella parte in cui contestavano la soccombenza, osservando che la ricorrente era risultata soccombente anche sulle doglianze relative alla revocatoria e al litisconsorzio necessario del coniuge non debitore. Ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile anche l’ultimo motivo, perché la censura sulla comunanza d’interessi con il coniuge non era sorretta da adeguata critica dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dal creditore per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto

  • art. 2901 c.c.

    base normativa dell’azione revocatoria ordinaria esperita dai creditori contro l’atto di costituzione del fondo patrimoniale

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte soccombente

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o incomprensibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    richiamati per contestare asserite violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della necessaria specificità delle domande e impugnazioni

  • artt. 163 e 164 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in tema di contenuto dell’atto introduttivo e nullità della citazione, per il tramite dell’art. 342 c.p.c.

  • art. 342 c.p.c.

    evocato in relazione all’onere di specificità dei motivi di appello e alla riproposizione della domanda in gravame

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato per la condanna solidale alle spese in presenza di comunanza di interessi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’impugnazione per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; una censura che non colpisca la ragione decisiva della decisione è inammissibile.
  • La mera riproposizione in appello di una domanda non basta quando il primo giudice abbia espressamente dichiarato la domanda rinunciata o abbandonata: in tal caso occorre impugnare specificamente tale statuizione.
  • La domanda riconvenzionale deve essere specifica e sorretta da allegazioni e prova dei fatti costitutivi; una pretesa generica e indimostrata è inammissibile o comunque non accoglibile.
  • Il fondo patrimoniale non è un soggetto giuridico autonomo: eventuali pretese devono essere indirizzate contro i soggetti processualmente legittimati, non contro il fondo in sé.
  • In tema di azione revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, il coniuge non debitore può essere parte necessaria del giudizio quando l’atto è stato posto in essere da entrambi i coniugi e la domanda investe i beni conferiti.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche quando la parte soccombente abbia resistito in giudizio contestando i presupposti della domanda principale e sia risultata perdente sulle questioni di rito e di merito.
  • La comunanza di interessi ai fini della condanna solidale alle spese può desumersi anche da una convergenza di difese o da un’identità di interesse personale, salvo adeguata specifica censura in cassazione.
  • La liquidazione delle spese va parametrata al valore complessivo della controversia effettivamente devoluta al giudice, non al solo valore di una singola domanda accessoria se la parte ha coltivato ulteriori censure decisive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompetenza
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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