Cassazione Civile, Ordinanza n. 01266/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un immobile che il ricorrente assumeva di avere posseduto uti dominus per il tempo utile all'usucapione. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione e, in via riconvenzionale, aveva accolto la domanda della società proprietaria di rilascio dell'immobile, previo accertamento della cessazione del rapporto di comodato. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando che il ricorrente non aveva provato un possesso continuato e ininterrotto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, e che il pagamento di utenze non era sufficiente a dimostrare un possesso uti dominus. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso erroneamente la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. e avesse richiesto una situazione sostanzialmente già qualificabile come possesso; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fosse stato considerato il disinteresse della società per l'immobile, la stipulazione di contratti da parte sua come proprietario e la sostituzione della serratura del portone; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c., per asserita mancata valutazione delle prove e dei fatti non contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. non opera quando l'apprensione iniziale del bene derivi da traditio inequivoca, come nel caso di specie, in cui l'uso dell'immobile era stato autorizzato dalla madre del ricorrente, socia di maggioranza della proprietaria; in tale situazione si configura una mera detenzione qualificata e il passaggio al possesso richiede una interversione del possesso manifestata in modo esterno verso il proprietario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito, sia perché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado, integrando una "doppia conforme" e quindi precludendo la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ribadendo che l'interpretazione e valutazione delle prove, nonché la scelta di quelle ritenute decisive, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la presunzione di possesso rispetto al potere di fatto non opera quando l'originaria apprensione del bene sia riconducibile a una traditio; in tal caso l'interessato è detentore e per divenire possessore deve compiere una interversione del possesso
richiamato quale norma sull'usucapione, che presuppone un possesso continuato e ininterrotto per il tempo di legge
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge sostanziale
il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata
non consente di rimettere in discussione in cassazione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito
la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito
richiamato nella censura, ma non ritenuto fondato, poiché le doglianze miravano a contestare l'apprezzamento dei fatti
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
la conferma della decisione di primo grado in appello integra doppia conforme e rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, ricorrendone i presupposti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando il godimento del bene trae origine da una traditio o da un'autorizzazione del proprietario, il soggetto è normalmente detentore e non possessore; per l'usucapione non basta il mero esercizio di fatto, ma occorre una chiara interversione del possesso manifestata all'esterno e in modo incompatibile con il titolo originario.
- La presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. non può essere invocata per superare un'origine del rapporto chiaramente detentiva: la prova dell'animus possidendi non può ridursi a indici fattuali equivoci, come il pagamento di utenze o la gestione di spese dell'immobile.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio; la scelta delle prove attendibili, la loro concludenza e l'apprezzamento dei fatti sono riservati al giudice di merito.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sul medesimo nucleo fattuale e logico-argomentativo.
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