Cassazione Penale, Sentenza n. 6799/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza n. 21474/2023 della Terza Sezione della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Mazzoleni e rigettato il ricorso di Inteuro S.A. avverso il provvedimento della Corte d'appello di Brescia (giudice dell'esecuzione) che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione sulla confisca della somma di euro 8.371.950,57. Tale somma era stata inizialmente sottoposta a sequestro 'per equivalente' nell'ambito di procedimenti per reati tributari e ambientali; successivamente i beni sequestrati erano stati sostituiti con la somma versata da Inteuro S.A. I ricorrenti sostenevano che la Corte di cassazione avesse erroneamente qualificato la somma pagata dalla società come profitto diretto del reato tributario (confisca diretta ai sensi dell'art. 578-bis c.p.), mentre quella somma andava considerata come mero oggetto di confisca per equivalente e quindi restituibile all'avente diritto (Inteuro S.A.). Hanno chiesto la revoca per errore di fatto della sentenza impugnata.
La decisione
I ricorsi straordinari sono stati dichiarati inammissibili. Per Mazzoleni è stata riconosciuta la carenza di interesse ad impugnare, perché la somma confiscata era stata dichiarata di pertinenza di Inteuro S.A. e non del Mazzoleni. Per Inteuro S.A. la Corte ha ritenuto che le censure fossero, di fatto, questioni di merito e di valutazione dei fatti (vale a dire ricostruzione della responsabilità e della disponibilità della somma) non rimediabili con il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall'art. 625-bis c.p.p.; l'errore denunciato non era un semplice errore percettivo ma una valutazione/interpretazione, che deve essere dedotta tramite i rimedi ordinari. In aggiunta la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Lucci) secondo cui la confisca delle somme di denaro di cui il soggetto abbia la disponibilità può essere qualificata come confisca diretta senza esigenza di provare il nesso di derivazione materiale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Indicano i reati tributari contestati nel procedimento penale; la Corte richiama il tipo di reato come quadro fattuale del procedimento ma non rivaluta la sussistenza di tali reati in sede straordinaria
Norma richiamata per i reati ambientali originariamente contestati; usata per descrivere il contesto del procedimento penale
Riferito alla confisca del profitto del reato; la Corte ha ritenuto coerente con la giurisprudenza (Sezioni Unite Lucci) la qualificazione della somma come confisca diretta quando la somma è nella disponibilità del soggetto
Disciplina il rimedio straordinario per errore di fatto in Cassazione; la Corte chiarisce che tale rimedio è limitato ad errori percettivi (svista/sommaria lettura degli atti) e non è applicabile agli errori di valutazione o interpretazione giuridica
Giurisprudenza - Sezioni Unite
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Principio secondo cui la confisca delle somme di denaro di cui il soggetto ha la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta e non richiede la prova del nesso di derivazione materiale tra la somma e il reato
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è utilizzabile soltanto per errori percettivi evidenti (svista negli atti) e non per contestazioni di merito o per valutazioni probatorie o giuridiche; le questioni di merito devono essere oggetto dei normali rimedi impugnatori.
- Quando la somma di denaro sostituisce beni sequestrati e viene versata da un soggetto che ne aveva la disponibilità, la confisca può essere qualificata come confisca diretta del profitto ai sensi dell'indirizzo delle Sezioni Unite, senza necessità di provare un collegamento materiale diretto tra quella specifica somma e l'illecito.
- La carenza di interesse ad impugnare (litisconsorzio di fatto sulla titolarità della somma) determina l'inammissibilità del ricorso del soggetto che non risulti avente diritto alla restituzione della somma confiscata.
- Contestare l'estraneità di una società ai fatti di reato implica questioni di fatto e prova che non possono essere risolte in sede di ricorso straordinario per errore di fatto; tali elementi devono essere dedotti e provati nei gradi di merito o con i rimedi idonei.
- Le critiche a qualificazioni giuridiche (es. 'confisca diretta' vs 'confisca per equivalente') sono, di regola, valutazioni di diritto e di fatto che non rientrano nel rimedio straordinario se derivano da una diversa valutazione delle risultanze processuali
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