Cassazione Civile, Ordinanza n. 19230/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando il metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva rideterminato per l'anno 2007 un reddito dichiarato di euro 11.238,00 in euro 65.989,00, con conseguente pretesa di maggiori imposte e sanzioni. La contestazione verteva sulla dedotta illegittimità del redditometro, sostenendo che le rate di un mutuo gravante su un immobile acquisito per successione e il possesso, da parte del nucleo familiare, di due autovetture di modesto valore non fossero indici di capacità contributiva superiore al dichiarato. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi sufficiente la documentazione prodotta a superare l'accertamento sintetico; in appello, invece, la CTR aveva accolto le ragioni dell'Ufficio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché del D.M. 10/09/1990, del D.M. 19/11/1992 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17/05/2005, lamentando che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione insufficiente, contraddittoria e erronea nell'applicazione della disciplina sull'accertamento sintetico e sulla prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha richiamato i principi consolidati in tema di accertamento sintetico, secondo cui l'Ufficio può determinare il reddito complessivo sulla base di elementi certi indicativi di capacità di spesa quando il reddito accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato; il contribuente può vincere la presunzione solo dimostrando, con idonea documentazione, che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, provandone anche l'entità e la durata del possesso. Ha inoltre ribadito che l'accensione di un mutuo ultrannuale non esclude la capacità contributiva, ma la diluisce: il capitale mutuato va sottratto dalla spesa accertata, mentre i ratei annuali maturati e versati vanno considerati. Poiché la CTR aveva deciso secondo tali principi e la doglianza tendeva in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, il ricorso è stato rigettato. Il contribuente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi indicativi di capacità di spesa; il contribuente può contrastarlo solo provando, con idonea documentazione, che il maggior reddito presunto deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, con prova dell'entità e della durata del possesso.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
L'accertamento sintetico è legittimo quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
D.M. 10/09/1990
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sull'accertamento sintetico; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
D.M. 19/11/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione al redditometro; la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma distinta da quella dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 17/05/2005
Richiamato dal ricorrente quale fonte dei parametri di accertamento sintetico; la Corte non ne offre una lettura autonoma, limitandosi al quadro generale del redditometro.
Indica il rito camerale seguito per la decisione.
Norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, l'Ufficio può fondare la pretesa fiscale su elementi certi e circostanze di fatto indicatori di capacità di spesa, purché il reddito così ricostruito superi la soglia di scostamento prevista dalla legge rispetto a quello dichiarato.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione di aver avuto disponibilità di ulteriori somme: occorre provare documentalmente l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, così da renderne plausibile la riferibilità alle spese contestate.
- Il mero transito di somme nella disponibilità del contribuente non è sufficiente a superare l'accertamento sintetico; è necessario dimostrarne una disponibilità stabile e temporalmente adeguata rispetto alle spese o al tenore di vita oggetto di contestazione.
- L'accensione di un mutuo non esclude la capacità contributiva desumibile dalla spesa sostenuta: il capitale mutuato va considerato come fonte di finanziamento, mentre i ratei annuali di rimborso sono indici di spesa rilevanti ai fini redditometrici.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove quando il giudice di appello abbia applicato correttamente i criteri legali di riparto dell'onere probatorio e di accertamento presuntivo.
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