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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16296/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato davanti al giudice amministrativo speciale il diniego opposto dalla Provincia autonoma di Trento alla domanda di concessione per derivare acqua da un canale di adduzione collegato a un impianto idroelettrico già assentito a un terzo, in fase di rinnovo e sottoposto a valutazione di impatto ambientale. La richiesta era stata presentata dopo l’accertamento di un errore di calcolo nel progetto della società, che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto essere rimediato mediante sospensione del procedimento e concessione di un termine per integrare o correggere gli elaborati. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro censure: 1) incompetenza del dirigente provinciale a disporre il diniego, sostenendo che la decisione spettasse alla Giunta o che comunque la normativa provinciale avesse ristretto i poteri dirigenziali rispetto alla disciplina nazionale; 2) violazione delle norme sul procedimento concessorio per non avere la P.A. sospeso il procedimento in attesa di verificare l’effettivo errore di calcolo e la possibilità di appoggiare la nuova derivazione sulle opere del concessionario terzo; 3) erronea declaratoria di assorbimento, da parte del TSAP, della doglianza relativa alla mancata assegnazione di un termine per correggere il progetto; 4) omessa compensazione delle spese, giustificata, secondo la ricorrente, dalla peculiarità della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la competenza a valutare l’ammissibilità e i presupposti della domanda concessoria, nonché a disporne il diniego per inattuabilità, appartiene al dirigente del servizio provinciale, in coerenza con il principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e con la normativa speciale provinciale. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo: il secondo perché non individuava una norma che imponesse la sospensione del procedimento e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito; il terzo perché non censurava specificamente la ratio assorbente fondata sulla inattuabilità della concessione; il quarto perché la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, comunque, la ricorrente è risultata integralmente soccombente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato come espressione del principio generale per cui la valutazione dei presupposti dell’istanza e la gestione del procedimento spettano all’amministrazione competente

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381

    richiamato per affermare l’attribuzione alle province autonome delle funzioni in materia di demanio idrico

  • art. 8, comma 1, lett. e), d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115

    richiamato nel quadro del trasferimento alle province autonome delle attribuzioni sul demanio idrico

  • art. 3, L.P. Provincia autonoma di Trento 3 aprile 1997, n. 7

    interpretato nel senso che ai dirigenti provinciali spettano gestione amministrativa e adozione dei provvedimenti aventi efficacia esterna

  • art. 2, comma 1, L.P. Provincia autonoma di Trento 30 novembre 1992, n. 23

    richiamato come base della disciplina procedimentale provinciale, senza fondare un obbligo di sospensione automatica

  • art. 3, comma 7, L.P. Provincia autonoma di Trento 30 novembre 1992, n. 23

    richiamato per escludere che configurasse una sospensione automatica del procedimento; prevede, al più, una possibilità discrezionale

  • art. 7, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    richiamato per distinguere tra poteri istruttori e decisori nel procedimento concessorio

  • art. 7, comma 8, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    richiamato nel motivo, ma la Corte ne ha escluso l’idoneità a limitare il potere decisorio del dirigente provinciale

  • art. 9, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    citato nella sentenza impugnata come norma che impone un esame reale e non ipotetico delle condizioni dell’intervento

  • art. 10, r.d. 9 agosto 1920, n. 1285

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto a un termine di regolarizzazione, ma ritenuto non idoneo a imporre un obbligo di integrazione d’ufficio

  • art. 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 164

    richiamato per il principio di distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall’altro

  • art. 117 Cost.

    richiamato per qualificare i principi della disciplina dirigenziale come fondamentali anche per le autonomie speciali

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare, nel giudizio di legittimità, il sindacato motivazionale ai soli casi oggi ammissibili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato insieme al comma 1-quater per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio o diniego di una concessione idrica, la competenza a valutare l’ammissibilità della domanda e i suoi presupposti può spettare al dirigente dell’ufficio competente quando la normativa di settore e quella organizzativa dell’ente gli attribuiscono la gestione amministrativa e i provvedimenti esterni.
  • Il diniego per inattuabilità della domanda concessoria è legittimo quando l’istanza non sia valutabile utilmente per la sua connessione con opere o titoli altrui, specie se la situazione giuridica e tecnica presupposta sia incerta o suscettibile di mutare in sede di rinnovo del titolo terzo.
  • La sospensione del procedimento non è configurabile come effetto automatico dell’istanza: occorre che una norma la preveda in modo espresso o che siano specificamente allegati i presupposti che la giustificano.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura del fatto o delle risultanze istruttorie; il vizio denunciabile è solo quello oggi riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo o alle ipotesi radicali di motivazione inesistente o apparente.
  • Una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi assorbente della sentenza impugnata e non spiega il nesso di dipendenza logica tra il capo censurato e la statuizione principale.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge; in caso di soccombenza integrale, la regola resta quella della condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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