Cassazione Civile, Ordinanza n. 21422/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società contro una banca, deducendo che un funzionario dell’istituto avesse suggerito di presentare denuncia di smarrimento di alcuni titoli per evitarne il protesto e che, successivamente, la banca avesse richiesto il rientro dall’esposizione entro il limite di affidamento di euro 100.000,00, con segnalazione dell’esposizione debitoria alla Centrale rischi e conseguenti danni quantificati in euro 3.941.970,66. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sostenendo l’illegittimità delle decisioni rese da collegi con giudici ausiliari; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di prove testimoniali che avrebbero mostrato il carattere autoritario del suggerimento del funzionario bancario; 3) violazione dell’art. 2049 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., assumendo la responsabilità della banca per il comportamento del dipendente e contestando l’attribuzione del danno al solo comportamento della società; 4) omessa motivazione in ordine alla violazione dell’art. 1845 c.c., con doglianza anche sulla vessatorietà della clausola di recesso ad nutum; 5) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., contestando che lo sconfinamento fosse non controverso e deducendo mala fede e scorrettezza della banca; 6) violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., lamentando il mancato riconoscimento delle singole voci di danno e la pretesa illegittimità della liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la questione della composizione del collegio potesse incidere nel caso di specie alla luce della pronuncia della Corte costituzionale richiamata. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al sesto per difetti di autosufficienza, genericità, novità delle censure, mancata specifica attacco alla ratio decidendi e, per l’ultimo motivo, perché la sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, non tutte validamente censurate. È stata quindi confermata la soccombenza della società ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
la dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice è stata esclusa, nel contesto della questione relativa ai giudici ausiliari e alla disciplina dichiarata incostituzionale nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.
la violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri istruttori fuori dai casi consentiti; non basta lamentare la mancata menzione di prove testimoniali.
la censura è stata dichiarata inammissibile perché non investiva correttamente la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello e non rispettava gli oneri di specificità/autosufficienza.
richiamato in relazione all’attribuzione del danno al comportamento della stessa società, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di corretta impugnazione della ratio decidendi.
la doglianza è stata ritenuta non pertinente rispetto alla reale motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato il previo intimato rientro dall’esposizione e la legittimità del recesso successivo all’inadempimento.
i principi di correttezza e buona fede sono stati ritenuti non violati perché la revoca degli affidamenti era stata preceduta dalla richiesta di rientro e dall’inadempimento della società.
richiamato in tema di danno emergente/lucro cessante, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché la decisione di merito era sorretta anche da autonoma ratio sull’an della domanda.
la liquidazione equitativa è stata non scrutinata nel merito poiché il motivo non superava la pluralità di rationes decidendi che sorreggevano il rigetto.
art. 106 Cost.
richiamato solo per esporre la cornice della declaratoria di illegittimità costituzionale relativa ai giudici ausiliari; la Corte ne ha escluso l’incidenza immediata sul caso concreto.
art. 107 Cost.
richiamato nella motivazione sulla magistratura onoraria come parametro di indipendenza e inamovibilità.
richiamato implicitamente nella discussione sull’onere di allegazione e prova, ma non come autonoma ratio decisoria.
le censure basate su atti e documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne indica con precisione la collocazione e l’acquisizione nel fascicolo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata; se la sentenza è fondata su più rationes autonome e una sola non viene validamente censurata, il motivo resta inammissibile per difetto di interesse.
- La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o prove acquisite fuori dai poteri officiosi: non è sufficiente lamentare che talune prove siano state trascurate o non espressamente menzionate.
- Chi fonda il ricorso su atti o documenti del giudizio di merito deve rispettare l’onere di autosufficienza, indicando in modo preciso il contenuto rilevante e la collocazione processuale del documento o della deposizione, così da consentire il controllo ex actis.
- La censura di violazione di legge non può risolversi in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se si contesta l’accertamento in concreto, il sindacato di legittimità è precluso salvo specifici vizi motivazionali.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve criticare proprio quella declaratoria, riportando il contenuto del motivo di gravame in modo da dimostrarne la specificità.
- Le questioni nuove non esaminate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte in cassazione se il ricorrente non dimostra di averle sottoposte al giudice di merito, indicando anche in quale atto lo abbia fatto.
- Se il rigetto della domanda di merito è sorretto da una motivazione sull’an della pretesa e da una ulteriore motivazione sul quantum, la mancata censura di una sola delle due rationes rende inammissibili le doglianze relative all’altra.
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