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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27188/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare tra una banca e una società utilizzatrice di un immobile; quest'ultima sublocava parte dei locali a un terzo. In seguito alla risoluzione del leasing pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti della società utilizzatrice e alla condanna al rilascio dell'immobile, veniva intimato al subconduttore un avviso di rilascio. Il subconduttore proponeva opposizione sostenendo di essere estraneo al giudizio concluso con il titolo esecutivo, di avere stipulato in buona fede un contratto di sublocazione con data certa anteriore all'ordinanza di rilascio e di essere legittimato a opporsi in quanto detentore dell'immobile, anche perché la sublocazione sarebbe stata autorizzata dall'istituto di credito. Rigettata l'opposizione dal Tribunale e poi l'appello dalla Corte territoriale, il soccombente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l'omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e lamentando che i giudici di merito non avessero considerato l'esistenza di due distinti contratti, uno di locazione e uno di sublocazione, nonché la propria buona fede e anteriorità del subcontratto rispetto alla risoluzione del rapporto principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente proposta per omesso esame, violasse il divieto di ricorso per cassazione in presenza di "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., perché si limitava a contestare la mancata considerazione della consulenza tecnica d'ufficio, senza indicare un fatto storico decisivo diverso da quelli già esaminati dai giudici di merito. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui la sentenza pronunciata nei confronti del conduttore, per qualsiasi causa estintiva o risolutiva del rapporto, e il provvedimento di convalida di licenza o sfratto esplicano efficacia di titolo esecutivo anche nei confronti del subconduttore, pur se non parte del giudizio e non menzionato nel titolo, poiché la subconduzione è rapporto derivato soggetto alla sorte del rapporto principale ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie già apprezzate dai giudici di merito.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso in cassazione per contestare accertamenti di fatto già compiuti in modo concorde nei due gradi di merito, salvo l'indicazione di un fatto decisivo non esaminato.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    La disciplina del divieto di impugnazione per doppia conforme è richiamata quale conferma del limite al sindacato di legittimità, nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1 gennaio 2023.

  • art. 1595, comma 3, c.c.

    La sublocazione dà luogo a un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale; perciò il titolo esecutivo formatosi contro il conduttore è efficace anche nei confronti del subconduttore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    Richiamato solo quanto al termine per il deposito della motivazione.

Massime di principio

  • In cassazione, il motivo formalmente costruito come omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando mira in realtà a ottenere una rivalutazione di documenti o risultanze istruttorie già considerate nei gradi di merito.
  • Quando vi è doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, ma deve indicare un fatto storico, decisivo e realmente trascurato.
  • Il titolo esecutivo formatosi contro il conduttore è opponibile anche al subconduttore, poiché la sublocazione è rapporto derivato dipendente dalla sorte del rapporto principale ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c., anche se il subconduttore non abbia partecipato al giudizio o non sia menzionato nel titolo.
  • La legittimazione del subconduttore a contestare l'esecuzione per rilascio non impedisce, di per sé, l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro il conduttore principale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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