Cassazione Penale, Sentenza n. 39111/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva rideterminato la pena a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti, per fatti del 30/10/2019. Formica deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sostenendo che la quantità di stupefacente rinvenuta (cinque involucri trovati in una busta sul mobile della cucina) costituisce al più un indizio e non prova della destinazione allo spaccio: assenza di dosi già confezionate, di denaro contante, di altri elementi rinvenuti nell'auto, presenza solo di cannabis, attività lavorativa e disponibilità economica compatibile con l'acquisto di una scorta per uso personale; contesta inoltre omessa valutazione della testimonianza di Formica Michele e rileva che il bilancino con tracce non dimostra per sé la finalità di cessione. Morgavi deduce violazione di legge e insufficienza della motivazione circa il suo concorso: la sola visibilità/detenzione della droga in ambiente comune e la convivenza non sarebbero prove sufficienti del suo concorso morale o materiale nell'attività illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Formica Rosario Marco per manifesta infondatezza e genericità (ripetizione dei motivi di merito già trattati in appello, assenza di specifiche censure di legittimità e mancata deduzione in appello del presunto travisamento delle prove). Conferma la correttezza della valutazione di merito che, a giudizio della Corte, ha adeguatamente motivato la destinazione alla cessione sulla base del quantitativo complessivo (grammi 172,7 di hashish e 81,5 di marijuana), della suddivisione in cinque involucri e della presenza di un bilancino con tracce, tenendo conto che il peso acquista maggiore rilevanza indiziaria con l'aumentare delle dosi ricavabili. Per Morgavi Anna Maria la Cassazione accoglie il ricorso ritenendolo fondato: la motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta assertiva e insufficiente perché ha tratto il concorso della convivente dalla mera accessibilità/visibilità dello stupefacente in casa senza fornire elementi di adesione alla attività illecita; pertanto annulla la sentenza nei confronti di Morgavi e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Conseguentemente Formica è condannato al pagamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Testa il concorso di persone nel reato; la Corte richiede prove dell'adesione consapevole del concorrente, non può limitarsi alla mera conoscenza o visibilità dello stupefacente in ambiente comune per affermare il concorso.
art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti (d.P.R. 309/1990)
Norma sanzionatoria per detenzione illecita di stupefacenti non per uso personale; la Corte ha confermato che l'applicazione dipende da una valutazione globale degli elementi (quantitativo, frazionamento, strumenti, modalità) e non solo dal dato ponderale.
art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990 (richiamato in motivazione giurisprudenziale)
Richiamata per il principio che il superamento dei limiti 'tabellari' non determina automaticamente la presunzione di destinazione non personale; il giudice deve valutare complessivamente altri parametri indiziari.
art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Norma sul contenuto e limiti della motivazione in Cassazione: i ricorrenti hanno presentato motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la Corte richiede specifiche censure di legittimità per sindacare i fatti di merito.
Norma che prevede il pagamento alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: applicata per il pagamento di 3.000,00 euro da parte di Formica.
Massime di principio
- La sola quantità di droga, sebbene rilevante, non determina automaticamente la destinazione allo spaccio: il giudice deve valutare il contesto (frazionamento, strumenti di pesatura, confezionamento, denaro, modalità di detenzione) per desumere l'intento di cedere.
- La presenza di stupefacenti in luoghi accessibili della casa e la convivenza non sono da sole prova sufficiente del concorso di un convivente: è necessaria prova di adesione o partecipazione effettiva all'attività illecita.
- Le valutazioni di merito del giudice circa la destinazione delle sostanze sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione, manifesta illogicità o violazioni di legge; ricostruzioni alternative dei fatti senza basi processuali non sono ammesse in sede di legittimità.
- Il presunto travisamento della prova deve essere dedotto già in appello; se non sollevato in appello è precluso in Cassazione.
- In presenza di motivazione assertiva o carente circa il ruolo di un imputato convivente, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio, onde consentire una valutazione completa e motivata della partecipazione.
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