Sentenza del 02/03/2015 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Accertamento imposte - Avviso di accertamento -Validita' della notificazione se viene lasciato in bianco lo spazio che accoglie la sottoscrizione del destinatario - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui era stata contestata una plusvalenza derivante dalla cessione di un’area fabbricabile e determinato un maggior reddito imponibile di 181.854 euro, una maggiore imposta di 41.826 euro e sanzioni per 50.191,20 euro. In via preliminare ha eccepito l’inesistenza della notificazione, sostenendo di aver avuto conoscenza dell’atto soltanto il 15 luglio 2014. Il duplicato dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita in Spagna non riportava la firma del destinatario e lasciava in bianco lo spazio relativo alla sottoscrizione, senza consentire di identificare con certezza il consegnatario. In subordine, il contribuente ha contestato anche la carenza di motivazione dell’accertamento.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento. Ha ritenuto inesistente la prima notificazione, poiché l’Ufficio non aveva provato l’effettivo ricevimento dell’atto da parte del contribuente. Ha inoltre ritenuto non validamente perfezionata la successiva notificazione mediante deposito presso la casa comunale, in quanto mancava la prova della spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. L’Agenzia non ha quindi dimostrato che il contribuente avesse avuto piena conoscenza dell’atto entro il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo. L’accertamento è stato annullato senza esame delle contestazioni di merito, rimaste assorbite. Le spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro, sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, anche nei confronti di contribuenti residenti all’estero e nei casi di irreperibilità. La notificazione sostitutiva presso la casa comunale deve rispettare tutte le formalità previste.
Richiamato dal contribuente in alternativa alla disciplina speciale tributaria, riguarda la notificazione degli atti giudiziari a persone residenti all’estero.
La notificazione per irreperibilità relativa richiede, oltre al deposito presso la casa comunale e all’affissione dell’avviso, la spedizione della raccomandata informativa. Il solo deposito e il decorso della giacenza non sono sufficienti.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per le notificazioni nulle, ma non per una notificazione inesistente, quando manchi un elemento essenziale del procedimento notificatorio.
Costituisce la base normativa dell’accertamento del reddito da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Richiamato dall’avviso per la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile o dell’area.
Art. 11 della Convenzione europea sulle notifiche di atti giudiziari all’estero, ratificata con legge 21 marzo 1983, n. 149
Consente la notificazione diretta all’estero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ma richiede comunque una prova attendibile dell’effettiva consegna al destinatario.
Cassazione, sentenza n. 4760/2009
L’inesistenza della notificazione non rende automaticamente inesistente l’atto tributario se l’Amministrazione dimostra la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente entro il termine di decadenza. L’onere della prova grava sull’Ufficio.
Cassazione, sentenza n. 16696/2013
La notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. può essere utilizzata quando il destinatario non è reperibile perché trasferito in luogo sconosciuto, nel rispetto delle formalità previste.
Cassazione, sentenza n. 11759/2009
Per il contribuente residente all’estero, la notificazione presso la casa comunale presuppone l’esito negativo della notificazione presso la residenza estera.
Cassazione, sentenze nn. 21132/2009, 16141/2005 e 621/2007
La raccomandata informativa con avviso di ricevimento costituisce un adempimento essenziale della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; il solo deposito presso la casa comunale non perfeziona validamente la notificazione.
Massime di principio
- Nella notificazione di un avviso di accertamento mediante posta, l’Amministrazione deve fornire una prova attendibile dell’effettiva consegna al destinatario. Un avviso di ricevimento privo della firma del destinatario e non compilato negli elementi essenziali può impedire di identificare il consegnatario e determinare l’inesistenza della notificazione.
- L’onere di dimostrare la notificazione e, comunque, la piena conoscenza dell’atto entro il termine di decadenza grava sull’Amministrazione finanziaria. Mere presunzioni o documenti incompleti non sono sufficienti.
- La conoscenza successiva dell’avviso da parte del contribuente non sana automaticamente l’inesistenza della notificazione se l’Amministrazione non dimostra che tale conoscenza sia intervenuta entro il termine utile per l’esercizio del potere impositivo.
- Per i contribuenti residenti all’estero, la notificazione deve essere indirizzata correttamente alla residenza estera e, prima di ricorrere alla notificazione presso la casa comunale, occorre dimostrare l’esito negativo della notificazione all’estero, quando richiesto.
- La notificazione sostitutiva ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il rispetto cumulativo di tutte le formalità, compresa la spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Il solo deposito dell’atto e la compiuta giacenza non bastano.
- Quando la notificazione è inesistente e l’atto non risulta conosciuto tempestivamente dal contribuente, può maturare la decadenza dell’Amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, con conseguente annullamento dell’accertamento senza necessità di esaminare il merito.
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