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Sentenza

Sentenza del 02/03/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Sondrio

Agevolazioni - Prima casa - Pertinenza - Terreno - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La domanda del contribuente è stata accolta. Il giudice ha stabilito che l'agevolazione prima casa si estende al terreno pertinenziale acquistato contestualmente all'abitazione, purché sussista un rapporto di pertinenzialità effettivo e funzionale. La graffatura catastale non costituisce un requisito essenziale; è inoltre irrilevante che il terreno abbia ancora una rendita propria o non sia stato ancora censito al catasto fabbricati.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa anche a un terreno acquistato contestualmente all'abitazione, adiacente al fabbricato e dichiarato dal proprietario come sua pertinenza. L'Amministrazione contestava il beneficio, ritenendo rilevante l'assenza della graffatura catastale tra abitazione e terreno, nonché il fatto che il terreno conservasse una rendita autonoma e non fosse ancora censito al catasto fabbricati.

Norme richiamate

  • Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa

    Il beneficio può estendersi alle pertinenze dell'abitazione acquistate contestualmente, quando il vincolo pertinenziale sia effettivo e il bene sia destinato durevolmente al servizio o all'ornamento dell'abitazione.

  • Articolo 817 del Codice civile

    La pertinenza è il bene destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di un altro bene. La pertinenzialità dipende dalla relazione funzionale e dalla volontà di destinazione, non necessariamente dall'unificazione catastale.

Massime di principio

  • Per applicare l'agevolazione prima casa a un terreno acquistato insieme all'abitazione occorre dimostrare un rapporto pertinenziale concreto, stabile e funzionale.
  • La mancata graffatura catastale tra abitazione e pertinenza non esclude automaticamente il beneficio fiscale.
  • La rendita autonoma del terreno o il suo mancato censimento al catasto fabbricati non sono, da soli, elementi sufficienti per negare l'agevolazione.
  • È opportuno che l'atto di acquisto indichi espressamente la destinazione pertinenziale e che la situazione di fatto confermi il collegamento tra terreno e abitazione.
  • L'agevolazione non si applica automaticamente a qualsiasi terreno vicino alla casa: la mera contiguità fisica non basta se manca una destinazione pertinenziale effettiva.

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