Sentenza del 02/03/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Agevolazioni - Prima casa - Pertinenza - Terreno - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda del contribuente è stata accolta. Il giudice ha stabilito che l'agevolazione prima casa si estende al terreno pertinenziale acquistato contestualmente all'abitazione, purché sussista un rapporto di pertinenzialità effettivo e funzionale. La graffatura catastale non costituisce un requisito essenziale; è inoltre irrilevante che il terreno abbia ancora una rendita propria o non sia stato ancora censito al catasto fabbricati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa anche a un terreno acquistato contestualmente all'abitazione, adiacente al fabbricato e dichiarato dal proprietario come sua pertinenza. L'Amministrazione contestava il beneficio, ritenendo rilevante l'assenza della graffatura catastale tra abitazione e terreno, nonché il fatto che il terreno conservasse una rendita autonoma e non fosse ancora censito al catasto fabbricati.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
Il beneficio può estendersi alle pertinenze dell'abitazione acquistate contestualmente, quando il vincolo pertinenziale sia effettivo e il bene sia destinato durevolmente al servizio o all'ornamento dell'abitazione.
Articolo 817 del Codice civile
La pertinenza è il bene destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di un altro bene. La pertinenzialità dipende dalla relazione funzionale e dalla volontà di destinazione, non necessariamente dall'unificazione catastale.
Massime di principio
- Per applicare l'agevolazione prima casa a un terreno acquistato insieme all'abitazione occorre dimostrare un rapporto pertinenziale concreto, stabile e funzionale.
- La mancata graffatura catastale tra abitazione e pertinenza non esclude automaticamente il beneficio fiscale.
- La rendita autonoma del terreno o il suo mancato censimento al catasto fabbricati non sono, da soli, elementi sufficienti per negare l'agevolazione.
- È opportuno che l'atto di acquisto indichi espressamente la destinazione pertinenziale e che la situazione di fatto confermi il collegamento tra terreno e abitazione.
- L'agevolazione non si applica automaticamente a qualsiasi terreno vicino alla casa: la mera contiguità fisica non basta se manca una destinazione pertinenziale effettiva.
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