Sentenza del 02/03/2015 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Mantova
AVVISO DI ACCERTAMENTO - CARENZA DI MOTIVAZIONE - NULLITÀ - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento, che rettificava in aumento il reddito dichiarato, sostenendo che l'atto fosse privo di motivazione e quindi nullo. La questione riguardava l'idoneità del richiamo al processo verbale di constatazione e la sufficienza delle indicazioni contenute nell'avviso per consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e di difendersi in giudizio.
La decisione
L'avviso di accertamento non è carente di motivazione quando espone, anche mediante il riferimento al processo verbale di constatazione, le ragioni poste a fondamento della pretesa erariale e consente al contribuente di esercitare efficacemente il diritto di difesa. Soltanto la mancata indicazione degli elementi essenziali della pretesa o l'impossibilità concreta di comprendere e contestare l'accertamento comporta la nullità dell'atto per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è validamente motivato se rende comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.
- Il richiamo a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza può essere sufficiente, purché il contribuente possa conoscere gli elementi contestati e accedere al contenuto rilevante del verbale.
- La nullità per carenza di motivazione non deriva da una motivazione semplicemente sintetica, ma dall'effettiva impossibilità di comprendere l'accertamento o di predisporre una difesa giudiziale.
- Per valutare la validità dell'atto occorre verificare sia la rappresentazione delle ragioni della pretesa sia la concreta salvaguardia del diritto di difesa del contribuente.
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