Sentenza del 02/03/2015 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Accertamento delle imposte - Accertamento analitico - Possibilità di contrastare l'attività accertativa dell'ufficio solo con la documentazione contabile - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2008 a seguito di un'indagine finanziaria sui conti correnti del contribuente, contestando versamenti ritenuti non giustificati per complessivi 11.000 euro e determinando un maggior reddito imponibile di pari importo, con IRPEF aggiuntiva di 4.939 euro e sanzioni. Il contribuente ha sostenuto che i movimenti erano collegati al rapporto di lavoro con la società S.R. S.p.A., poi fallita: due operazioni erano riconducibili a movimenti della società e il versamento residuo di 5.000 euro rappresentava un fondo spese per trasferte estere. Ha inoltre evidenziato l'impossibilità di reperire la documentazione contabile a distanza di anni, in ragione del fallimento del datore di lavoro, e la coerenza della spiegazione con il ruolo dirigenziale ricoperto.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto adeguata e logicamente coerente la spiegazione del versamento di 5.000 euro, anche in assenza della relativa documentazione contabile, considerando l'impossibilità oggettiva di reperirla, il fallimento della società, il ruolo del contribuente e gli ulteriori elementi giustificativi emersi dall'esame dei conti correnti. Le spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro, sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 17-bis del D.lgs. 546/1992
Disciplina il procedimento di reclamo e mediazione tributaria, richiamato dal contribuente per proporre il ricorso.
Art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati e notizie relativi ai rapporti bancari e finanziari del contribuente nell'ambito di un'indagine finanziaria.
Art. 38 del D.P.R. 600/1973
Prevede la possibilità di rettificare il reddito dichiarato sulla base di elementi desunti anche dai dati bancari, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare che le movimentazioni non costituiscono reddito imponibile. Nel caso concreto la Commissione ha ritenuto superata la presunzione mediante una spiegazione attendibile, pur in mancanza della documentazione contabile originaria.
Massime di principio
- Le presunzioni derivanti dai movimenti bancari possono essere contestate dal contribuente anche senza produrre necessariamente la documentazione contabile originaria, purché venga fornita una spiegazione specifica, coerente e verificabile.
- L'assenza della documentazione può essere valutata tenendo conto dell'impossibilità oggettiva di reperirla, ad esempio in caso di fallimento del soggetto che avrebbe dovuto conservarla.
- Il ruolo professionale del contribuente, la natura dell'attività svolta e la coerenza dei movimenti con tale attività costituiscono elementi utili per dimostrare che un versamento non rappresenta reddito imponibile.
- Una spiegazione inizialmente generica può assumere rilievo se valutata insieme agli altri elementi disponibili, quali la documentazione bancaria, il rapporto di lavoro e le operazioni analoghe riconosciute dall'Amministrazione.
- L'Amministrazione non può fondare l'accertamento esclusivamente sulla mancata produzione di documenti quando il contribuente dimostra in modo plausibile che la loro acquisizione è divenuta oggettivamente impossibile e offre una ricostruzione alternativa logicamente attendibile.
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