Cassazione Civile, Ordinanza n. 22046/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di imposte dirette chiesto da una società per gli anni 1990-1992 ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, in relazione ai benefici fiscali connessi al sisma siciliano del dicembre 1990. La CTR aveva confermato l'illegittimità del diniego limitatamente alle imposte dirette. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, sostenendo che la CTR avesse riconosciuto il rimborso nonostante la sospensione dovuta alla procedura di verifica della compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE e nonostante la successiva decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final, che ha qualificato la disciplina come aiuto di Stato incompatibile, salvo specifiche eccezioni (de minimis e altre ipotesi di compatibilità).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia nei termini indicati dalla decisione europea sopravvenuta. Ha affermato che la decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 integra ius superveniens immediatamente applicabile e vincolante, imponendo al giudice nazionale di dare attuazione alla nuova disciplina anche d'ufficio e, se necessario, di cassare con rinvio per i necessari accertamenti di fatto. Poiché per applicare correttamente la decisione occorre verificare se il beneficio individuale rientri nell'eccezione de minimis o in una delle ipotesi di compatibilità previste dalla decisione, nonché l'eventuale sussistenza dei presupposti in concreto, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese. In sede di rinvio il giudice dovrà accertare, tra l'altro, l'attività economica del beneficiario, il rispetto della soglia de minimis e l'eventuale nesso diretto tra aiuto e danni da calamità naturale, con onere della prova a carico del soggetto che invoca il beneficio.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
Rimborso Ires ex art. 9, comma 17
La disciplina agevolativa per le aree colpite dal sisma del 1990 è stata ricondotta dalla Commissione UE a un regime di aiuti di Stato incompatibile, salvo eccezioni specifiche.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Richiamato dall'Agenzia come norma che impone la sospensione e rileva nel contesto della verifica di compatibilità europea del beneficio fiscale.
È il vizio dedotto a fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 288 TFUE
La decisione della Commissione europea è stata considerata atto vincolante e quindi immediatamente applicabile come ius superveniens.
art. 108, par. 3, TFUE
La disciplina nazionale è stata ritenuta dalla Commissione incompatibile per violazione dell'obbligo di notificazione e standstill.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Rileva quale base per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
Richiamato quale fonte delle condizioni per gli aiuti de minimis, ipotesi salva nella decisione europea.
Regolamento (CE) n. 717/2014
Richiamato quale fonte delle condizioni per gli aiuti de minimis, ipotesi salva nella decisione europea.
Regolamento (CE) n. 994/98
Richiamato come base per altri regimi di aiuti compatibili approvati o esentati.
Massime di principio
- Una decisione della Commissione europea che qualifichi una disciplina nazionale come aiuto di Stato incompatibile costituisce ius superveniens immediatamente applicabile nel giudizio pendente e impone al giudice nazionale di conformarsi, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione.
- Quando un regime fiscale agevolativo è ricondotto ad aiuto di Stato incompatibile, il giudice deve verificare in concreto se il singolo beneficio rientri in un'eccezione consentita, in particolare nella categoria de minimis o in un regime approvato, e non può riconoscere automaticamente il rimborso.
- L'eccezione de minimis opera solo se è provato il rispetto della soglia complessiva di aiuti nel triennio di riferimento; non è sufficiente che l'importo richiesto nel singolo giudizio sia inferiore alla soglia.
- Per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale è necessario un nesso chiaro e diretto tra danno subito dall'impresa e aiuto concesso, con esclusione di sovracompensazioni e con verifica delle altre provvidenze percepite.
- L'onere di provare i presupposti per l'applicazione dell'eccezione europea o della compatibilità dell'aiuto incombe sul soggetto che invoca il beneficio, ma in rinvio va consentita la produzione dei documenti prima non necessari secondo la precedente disciplina.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21958/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21959/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21960/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21961/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21962/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21963/2022 del 12/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →