Cassazione Civile, Ordinanza n. 21327/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox. L'opponente aveva contestato davanti al giudice di pace la legittimità della sanzione, deducendo in particolare la mancata prova della corretta funzionalità e della taratura periodica dell'apparecchiatura. Il tribunale, in appello, ha accolto il gravame dell'ente locale, ritenendo provata l'omologazione e la taratura dell'autovelox sulla base della documentazione prodotta (relazione di installazione, dichiarazione di conformità al campione omologato, documentazione fotografica), e ha rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il tribunale attribuito valore probatorio decisivo a documenti che, secondo la ricorrente, non dimostravano con certezza che l'apparecchio usato al momento dell'infrazione fosse quello sottoposto alle verifiche; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 23, comma 11, l. n. 689/1981, per avere liquidato al Comune le spese del primo grado nonostante la costituzione tramite funzionario; 3) violazione del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese d'appello senza motivazione e oltre i parametri medi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito sulla prova della taratura e della conformità dell'autovelox e insindacabile in cassazione la liquidazione delle spese d'appello entro i limiti discrezionali del giudice. Ha invece accolto il secondo motivo: l'ente che si costituisce in giudizio personalmente o tramite funzionario non può ottenere la rifusione degli onorari di avvocato, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate con apposita nota. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese di primo grado e, decidendo nel merito, ha escluso il diritto del Comune al relativo rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 142, comma 9, cod. strada
violazione contestata per superamento del limite di velocità
costituisce la base sanzionatoria dell'accertamento tramite autovelox
nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura
dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, impone verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature di misurazione della velocità
invocato per contestare l'apprezzamento delle prove documentali da parte del giudice di merito
invocato per censurare la valutazione probatoria del tribunale
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla taratura e funzionalità dell'autovelox
dedotto come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso
indicato dalla Corte come unico mezzo per censurare un apprezzamento in fatto per omesso esame di circostanze rilevanti
norma sulle spese di lite, applicata dalla Corte per escludere la rifusione degli onorari quando la PA sta in giudizio con proprio funzionario
art. 23, comma 11, L. n. 689 del 1981
richiamato in tema di spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
richiamato in relazione ai parametri per la liquidazione dei compensi professionali
disciplina generale delle opposizioni a sanzioni amministrative, rilevante per il regime delle spese
Corte cost. n. 113 del 2015
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, cod. strada nella parte indicata, imponendo le verifiche periodiche
Cass. n. 533 del 2018
richiamata per il principio sul dovere del giudice di accertare l'avvenuta taratura in caso di contestazione
Cass. n. 14597 del 2021
richiamata per l'onere dell'amministrazione di provare omologazione iniziale e taratura periodica
Cass. n. 32369 del 2018
richiamata per escludere fede privilegiata del verbale sulla corretta funzionalità dell'apparecchio e per il bisogno di certificazioni
Cass. n. 22499 del 2018
richiamata per il principio secondo cui i controlli devono essere attestati con certificazioni di omologazione e conformità
Cass. n. 10463 del 2020
richiamata per affermare che la prova della taratura non può essere fornita con mezzi diversi dalle apposite certificazioni
Cass. n. 3538 del 2021
richiamata per indicare il certificato di taratura periodica come mezzo idoneo di prova
Cass. n. 29093 del 2020
richiamata per il principio secondo cui, una volta provata la regolarità dello strumento, spetta all'opponente provare il malfunzionamento
Cass. n. 30597 del 2017
richiamata per la regola sulle spese quando la PA si difende tramite funzionario
Cass. n. 11389 del 2011
richiamata sul medesimo principio in tema di spese dell'amministrazione
Cass. n. 20289 del 2015
richiamata per il potere discrezionale del giudice nella liquidazione degli onorari entro i parametri
Massime di principio
- Nelle opposizioni a sanzioni per superamento dei limiti di velocità accertate con autovelox, la pubblica amministrazione, in presenza di contestazione specifica, deve provare l'iniziale omologazione e la periodica taratura e funzionalità dell'apparecchiatura mediante idonea documentazione certificativa.
- Il verbale di contestazione non ha fede privilegiata quanto all'effettivo corretto funzionamento dell'autovelox al momento dell'accertamento; la relativa prova non può essere desunta solo dal verbale o da elementi equivalenti, ma richiede certificazioni di omologazione e conformità/taratura.
- Una volta dimostrata dalla pubblica amministrazione la regolarità dell'apparecchio, spetta al soggetto sanzionato allegare e provare il concreto malfunzionamento dello strumento per ottenere l'annullamento della sanzione.
- Le doglianze che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sono censurabili in cassazione, nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi, non già come mera violazione di legge.
- Quando l'autorità amministrativa sta in giudizio personalmente o tramite funzionario delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento degli onorari di avvocato, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- La liquidazione dei compensi legali entro i parametri minimi e massimi è espressione di potere discrezionale del giudice e non richiede specifica motivazione.
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