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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24567/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la costruzione di una centrale energetica. L'appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del primo stato avanzamento lavori relativo a opere eseguite prima del verificarsi di un sifonamento dello scavo. La committente proponeva opposizione sostenendo che il sifonamento aveva reso inutili e non collaudabili i lavori, che il contratto era stato poi unilateralmente risolto per grave inadempimento dell'appaltatrice e che, in ogni caso, l'appaltatrice era responsabile insieme ad altri soggetti tecnici dell'evento dannoso e dei costi di messa in sicurezza. In primo e secondo grado l'ingiunzione veniva revocata e l'appaltatrice veniva condannata anche al risarcimento in favore della committente, con manleva assicurativa solo parziale. In cassazione l'appaltatrice deduceva, in sintesi: 1) ultrapetizione e omessa pronuncia perché la committente non avrebbe eccepito validamente la risoluzione del contratto; 2) contraddittorietà della sentenza d'appello nella parte in cui riteneva irrilevante l'impugnazione della delibera di risoluzione; 3) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice attribuito rilievo a contestazioni asseritamente tardive; 4) violazione della disciplina pubblicistica dell'appalto, sostenendo che la risoluzione ex nunc non poteva incidere sul credito maturato prima; 5) erronea attribuzione di responsabilità del 35% per il sifonamento; 6) errata negazione del credito almeno pro quota; 7) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di pagamento dei lavori eseguiti; 8) falsa applicazione della solidarietà passiva nella condanna risarcitoria; 9) errata limitazione della manleva assicurativa alla sola quota di responsabilità dell'appaltatrice; 10) omessa pronuncia sulle domande riproposte in appello. La Corte ha respinto i primi otto motivi, ritenendo rituale l'eccezione di inadempimento e corretta la valutazione di non collaudabilità delle opere, nonché conforme ai principi l'affermazione di responsabilità dell'appaltatrice anche in concorso con progettista, direttore dei lavori, geologo e committente. Ha invece accolto il nono motivo, affermando che in tema di assicurazione della responsabilità civile, quando l'assicurato è responsabile in solido con altri, la garanzia dell'assicuratore copre l'intera obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il terzo, non solo la quota di responsabilità interna, con conseguente cassazione con rinvio limitatamente a tale punto; il decimo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il nono motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il decimo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, limitatamente alla questione della manleva assicurativa. Sono stati rigettati gli altri motivi. Il giudizio è quindi proseguito in rinvio per rideterminare la copertura assicurativa conformemente al principio di diritto sulla responsabilità civile solidale. Il resto delle statuizioni di merito è rimasto fermo.

Norme richiamate

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    fondano il ricorso monitorio per il pagamento del corrispettivo di appalto.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento può essere desunta anche implicitamente dall'insieme delle difese e, se rituale, paralizza la pretesa contrattuale.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla resistente a sostegno della dedotta risoluzione per inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione perché le censure miravano in realtà a rivalutare il merito.

  • artt. 112 e 167 c.p.c.

    richiamati per dedurre ultrapetizione e contestare il thema decidendum; la Corte ritiene corretta l'interpretazione del giudice di merito degli atti processuali.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività di domande/eccezioni formulate oltre le preclusioni.

  • art. 190 c.p.c.

    la comparsa conclusionale e le memorie finali servono solo a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte, non a introdurne di nuove.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione, richiamata per qualificare i singoli motivi come vizi processuali o violazioni di legge.

  • artt. 54 e 57 d.p.g.p. n. 41/2001

    invocati sulla disciplina dell'appalto pubblico e della risoluzione; le censure sono respinte perché inconferenti rispetto alla non collaudabilità e all'eccezione ex art. 1460 c.c.

  • artt. 119, 121 e 114, u.c., d.P.R. n. 554/1999

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'effetto ex nunc della risoluzione pubblicistica e la maturazione del credito; la Corte ritiene assorbente la mancanza di sinallagma per la non collaudabilità dei lavori.

  • artt. 46 ss. d.P.R. n. 574/1999

    richiamati per contestare la responsabilità dell'appaltatrice nella fase di progetto/indagine; la Corte ribadisce il dovere dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto nei limiti delle sue cognizioni.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato quale parametro di diligenza professionale dell'appaltatore.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato nel motivo sulla solidarietà; la Corte richiama invece la giurisprudenza sulla responsabilità solidale concorrente in appalto.

  • artt. 1917, 2055, 1203 e 1916 c.c.

    richiamati per contestare la limitazione della garanzia assicurativa; la Corte afferma che la copertura dell'assicuratore della responsabilità civile riguarda l'intera obbligazione dell'assicurato verso il terzo, con surroga nel regresso verso il corresponsabile.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato solo in via subordinata rispetto alla domanda di pagamento; la Corte osserva che la domanda subordinata era inammissibile per difetto di specificazione della causa petendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso, almeno in parte.

Massime di principio

  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede formule sacramentali: è sufficiente che la volontà di opporla emerga in modo univoco dall'insieme delle difese.
  • In cassazione, la denuncia di un error in procedendo richiede specificità e autosufficienza: la parte deve indicare e riprodurre gli atti rilevanti, non potendo la Corte ricercarli autonomamente.
  • La comparsa conclusionale e le memorie ex art. 190 c.p.c. non possono introdurre domande, eccezioni o questioni nuove, ma solo illustrare quelle già ritualmente proposte.
  • Nell'appalto, l'appaltatore deve controllare nei limiti delle proprie cognizioni la bontà del progetto e delle istruzioni ricevute; se le anomalie sono palesi e non dimostra di aver espresso dissenso operando come mero nudus minister, resta responsabile dei vizi o delle imperfezioni dell'opera.
  • Se le opere eseguite risultano non collaudabili e prive di utilità per il committente, la pretesa di pagamento dell'appaltatore può restare priva del necessario nesso sinallagmatico, a prescindere dalla successiva risoluzione formale del contratto.
  • In tema di appalto, il concorso di responsabilità tra appaltatore e soggetti tecnici può dar luogo a solidarietà passiva verso il danneggiato quando le rispettive condotte abbiano concorso in modo efficiente al danno.
  • Nell'assicurazione della responsabilità civile, se l'assicurato è obbligato in solido con altri, la garanzia dell'assicuratore copre l'intera obbligazione dell'assicurato verso il terzo danneggiato, non solo la quota interna di responsabilità; resta salvo il regresso/surroga verso il corresponsabile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveAssicurazioni
RamiContrattiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoLitisconsorzio necessario

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