Cassazione Penale, Sentenza n. 29672/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 8/1991 con due motivi: (1) errata applicazione dell'art. 16-nonies perché, avendo iniziato la collaborazione da libero (31/12/2021) e avendo fornito contributi ritenuti significativi dalle Autorità requirenti, nonché avendo mostrato ravvedimento e buona revisione critica nella relazione di sintesi, il Tribunale avrebbe valutato eccessivamente la mancanza di empatia verso le vittime e avrebbe prematuramente escluso il beneficio senza considerare che non è richiesta la completa revisione critica ma l'avvio del processo di emendazione; (2) manifesta illogicità della motivazione per non aver adeguatamente considerato e motivatamente confrontato i pareri favorevoli espressi dalle Autorità (Dna, Dda e Procuratore generale) e per aver adombrato una decisione scollegata dalle risultanze istruttorie.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, che, pur riconoscendo segnali positivi di collaborazione e progressi trattamentali, ha correttamente concluso che il livello di affidabilità e di maturità raggiunto non era ancora sufficiente per l'accesso, su base fiduciaria, alla detenzione domiciliare. La decisione è fondata sull'analisi della relazione di sintesi (solo quattro colloqui con risultati non pienamente consolidati), sulla mancanza di chiaro riscontro di empatia verso le vittime, sulla scarsità di prove extramurarie positive (permessi premio non fruiti se non per necessità e solo un permesso di tre giorni), e sulla presenza di altri procedimenti e condanne che possono aumentare il carico detentivo. La Corte ha richiamato i presupposti e i limiti dell'art. 16-nonies, confermando che, pur essendo possibili deroghe ai limiti di pena per i collaboratori protetti, non è automatica l'estensione alle valutazioni sull'emenda: il ravvedimento deve essere dimostrato con elementi specifici e non meramente presunto dalla collaborazione; pertanto la prosecuzione del trattamento intramurario e la fruizione di permessi premio sono strumenti legittimi e necessari per testare l'affidabilità prima di concedere la misura alternativa.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991
Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni...
La norma richiede, oltre al parere/proposta delle autorità competenti e al verbale illustrativo della collaborazione, la sussistenza del ravvedimento dimostrato da elementi specifici; consente deroghe ai limiti di ammissibilità ma non esonera dalla verifica dell'emenda e dell'idoneità soggettiva del richiedente.
art. 16-quater d.l. n. 8 del 1991
disposizioni sul verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
Il verbale illustrativo della collaborazione deve essere redatto entro i termini previsti e costituisce elemento necessario per la valutazione dei benefici penitenziari per i collaboratori.
definizione e disciplina del ravvedimento ai fini della liberazione condizionale
Il concetto di ravvedimento utilizzato per la liberazione condizionale e per i benefici ai collaboratori è sostanzialmente lo stesso, ma il grado di certezza richiesto può variare: per la liberazione condizionale si richiede 'sicuro' ravvedimento; per i benefici in favore dei collaboratori si richiede comunque prova positiva in termini di ragionevole probabilità.
norme sulla detenzione domiciliare
Regola i limiti e le condizioni della detenzione domiciliare; l'art. 16-nonies consente deroghe ai limiti ma non alla valutazione dell'emenda.
disciplina del programma di protezione per collaboratori di giustizia
L'appartenenza a programmi di protezione può incidere sulle condizioni di ammissibilità ma non esime dall'accertamento dell'emenda e della stabile risocializzazione richiesti per i benefici penitenziari.
richiamata per i limiti normativi sui benefici penitenziari
Contiene disposizioni ordinarie sull'esecuzione penale che possono essere derogate nei limiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 16-nonies, ma non in relazione alla valutazione del ravvedimento.
Massime di principio
- La sola collaborazione con la giustizia, anche se iniziale e significativa, non garantisce automaticamente l'accesso ai benefici penitenziari: è necessario dimostrare il ravvedimento con elementi specifici e concreti.
- Per i collaboratori protetti le deroghe ai limiti di pena sono possibili, ma non sono deraboltive del requisito dell'emenda e della valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza.
- I pareri favorevoli delle Autorità inquirenti (Dna, Dda, Procuratore generale) sono rilevanti ma non vincolanti; il giudice del merito deve bilanciarli con le risultanze trattamentali e processuali complessive e motivare eventuali scostamenti.
- La progressione trattamentale e la fruizione di permessi premio sono strumenti rilevanti e legittimi per testare l'affidabilità in contesto extramurario prima di concedere misure alternative a base fiduciaria.
- La presenza di procedimenti o condanne pendenti può influenzare negativamente la prognosi di affidabilità e la concessione dei benefici.
- Il giudizio sul ravvedimento è prospettico e discrezionale: il giudice deve esplicitare le ragioni in base a cui ritiene sussistente o meno la probabilità di emenda e la compatibilità della misura con la prevenzione del rischio di recidiva.
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