Cassazione Penale, Sentenza n. 36017/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per prescrizione dei reati commessi nel novembre 2014 (sostenendo che si sarebbero prescritti prima della sentenza di secondo grado); 2) violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all'episodio del 20/01/2015, perché la condanna si sarebbe basata sul solo contenuto non univoco di una intercettazione telefonica; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e incompatibile con la finalità rieducativa nonostante la riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; 4) violazione di legge e carenza motivazionale nella individuazione dell'episodio più grave e nella determinazione dell'aumento per continuazione, applicato in modo unitario senza specificare gli aumenti per i singoli reati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi: 1) sulla prescrizione ha effettuato il calcolo dei termini (ultimo episodio 20/06/2015) e delle sospensioni rilevanti, concludendo che la prescrizione sarebbe maturata il 23/07/2025, cioè dopo la sentenza di secondo grado, quindi il motivo è infondato e non manifesta causa di inammissibilità; inoltre l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; 2) la censura sulle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la motivazione di merito è stata ritenuta logica e corretta; 3) il motivo sulla pena è generico e infondato: la Corte d'appello ha rideterminato la pena (da 8 anni a 4 anni e 9 mesi) con motivazione congrua della pena base; 4) il motivo sulla continuazione è infondato: la Corte ha dato adeguata motivazione, proporzionata al caso concreto, e la valutazione discrezionale in ordine agli aumenti non è censurabile in Cassazione. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 (reato aggravato per cessioni in esecuzione di un'attività organizzata o per soggetti che operano in modo professionale), e ha rideterminato la pena in applicazione della fattispecie aggravata, motivando la pena base e la sua congruità.
Richiamato in relazione alla prescrizione; la censura sulla decorrenza della prescrizione è stata valutata con riferimento ai termini ordinari e alle sospensioni applicabili.
art. 158 cod. pen. (menzione normativa)
Richiamata nel contesto della giurisprudenza su decorrenza della prescrizione per fatti commessi prima delle modifiche legislative; utilizzata come riferimento per la data di decorrenza dei termini prescrizionali.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente con riguardo alla valutazione probatoria dell'intercettazione; la Corte ha ribadito che la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio logico.
Richiamato per sottolineare che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce al giudice di cassazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
Richiamato nella valutazione della proporzionalità tra le pene quando si applicano aumenti per continuazione; la Corte ha valutato che la motivazione era adeguata a evitare un cumulo surrettizio di pene.
Richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e al limite di abuso di tale discrezionalità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse abuso.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina valutazioni di merito (prove, contenuto di intercettazioni, apprezzamento delle dichiarazioni) se la motivazione di merito è logica e coerente; i rilievi che richiedono nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle singole date degli episodi e alle sospensioni: la prescrizione si calcola dal fatto più recente quando è riconducibile a un medesimo disegno criminoso, e le sospensioni devono essere correttamente imputate ai singoli imputati.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce al giudice di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata); per far valere una prescrizione sopravvenuta occorre che la questione sia dedotta e ammissibile o che ricorra diverso rimedio procedurale.
- Intercettazioni anche con linguaggio criptico possono avere valore probatorio se il giudice di merito fornisce una spiegazione logica e le massime di esperienza che collegano il contenuto alla condotta contestata; contestazioni generiche sulla non univocità del contenuto sono in genere inammissibili in Cassazione.
- Nella determinazione della pena per reati in continuazione il giudice deve motivare non solo l'individuazione del reato più grave e la pena base, ma anche l'aumento per la continuazione; tuttavia la dettaglio della motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento e al rischio di cumulo materiale, con maggiore specificazione se la pena si avvicina al massimo edittale.
- Le censure generiche o prive di specificità rispetto alla motivazione della sentenza sono destinate a essere dichiarate manifestamente infondate o inammissibili dalla Corte di Cassazione.
- Per impugnare con successo questioni di prescrizione è fondamentale documentare e dimostrare le sospensioni e gli effetti dei rinvii sul singolo imputato, indicando chiaramente le date e i fatti che ne determinano la sospensione.
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