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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32706/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista convenne in giudizio la banca presso cui era acceso il conto e una propria dipendente, chiedendo l'accertamento della responsabilità della banca, in concorso con la dipendente, per la sottrazione di somme realizzata mediante l'emissione di 134 assegni recanti firma falsificata del legale rappresentante, con domanda di risarcimento o restituzione delle somme indebitamente addebitate, oltre agli importi addebitati per interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto. In primo grado fu accolta solo la domanda di restituzione di interessi e commissioni; fu rigettata, invece, la domanda risarcitoria verso la banca per la sottrazione delle somme. In appello la domanda contro la banca fu respinta. In cassazione la società ricorrente articolò dieci motivi, lamentando: violazione dell'art. 1710, comma 2, c.c. per omesso obbligo della banca di informare la cliente dell'adozione della procedura di check truncation; omesso esame e motivazione apparente sulla decisività del fatto che, se informata, la cliente avrebbe potuto evitare la frode; violazione degli artt. 12 disp. prel. c.c., 1176, comma 2, 1703 e 2082 c.c. per errata valutazione della riconoscibilità della falsificazione delle firme; nullità della sentenza per difetto di motivazione e travisamento della consulenza tecnica penale; violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione meramente apparente; omesso esame di fatti decisivi relativi al carattere seriale delle falsificazioni, al timbro apposto sulle firme e alla successione numerica degli assegni; mancato rilievo della sentenza penale di patteggiamento, della dichiarazione ricognitiva della dipendente e della polizza assicurativa interbancaria. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che la procedura di check truncation rileva solo nei rapporti interbancari e non modifica la disciplina del rapporto di conto corrente; che non era configurabile un obbligo della banca di informare la cliente dell'adozione della procedura; che la banca aveva adempiuto al controllo secondo la diligenza del banchiere, non essendo la falsificazione riconoscibile con un mero controllo visivo; che le censure tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti; che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel civile e la polizza assicurativa non prova la responsabilità della banca. La costituzione della dipendente intimata è stata dichiarata inammissibile per difetto di controricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore della banca controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società correntista. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione della dipendente intimata, priva di controricorso. Nel merito, ha confermato l'impostazione della sentenza di appello secondo cui la procedura di check truncation, essendo un accordo interbancario, non incide sulla disciplina del conto corrente né comporta un obbligo della banca di informare il cliente; ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di fatto sulla non riconoscibilità della falsificazione delle firme da parte della banca, perché sorretto da motivazione sufficiente e non apparente. Ha inoltre escluso che gli ulteriori elementi invocati dalla ricorrente (sentenza penale, dichiarazione della dipendente, polizza assicurativa) fossero decisivi ai fini dell'accertamento della responsabilità della banca. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1710 c.c.

    La Corte richiama la norma per escludere che la procedura di check truncation, in quanto accordo interbancario non modificabile unilateralmente, integri una circostanza sopravvenuta tale da imporre alla banca l'obbligo di informare la cliente o da determinare la modifica/revoca del mandato.

  • art. 83 c.p.c.

    testo originario e come modificato dall'art. 45 della L. 18 giugno 2009, n. 69

    La Corte lo richiama per dichiarare inammissibile la costituzione della dipendente intimata, poiché nel giudizio di cassazione privo di controricorso la procura speciale doveva essere conferita nelle forme prescritte, non essendo sufficiente la semplice autenticazione del difensore fuori dai casi consentiti.

  • art. 370 c.p.c.

    primo comma, secondo periodo

    La disposizione è richiamata per affermare che, se la parte intimata non si costituisce con controricorso, la procura speciale deve rispettare le forme richieste dall'art. 83 c.p.c.

  • art. 1176 c.c.

    È richiamato come parametro della diligenza professionale del banchiere nel controllo delle firme sugli assegni, ritenuto nel caso concreto non violato perché la falsificazione non era riconoscibile con un controllo visivo ordinario.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla diligenza per la ricostruzione del rapporto di mandato cui la ricorrente ha tentato di ricondurre l'obbligo informativo della banca.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente e considerato dalla Corte nel contesto della diligenza professionale dell'operatore bancario.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione della consulenza tecnica e alla pretesa errata lettura della motivazione di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il vizio motivazionale è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile, non quando la parte chieda una nuova valutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, che non risulta violato dalla sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per l'erronea valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare una pretesa errata valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse un vizio di legittimità deducibile.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla sentenza penale di patteggiamento, ritenuta priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per ribadire che il ricorso alla prova per presunzioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile se non per motivazione radicalmente illogica o contraddittoria.

Massime di principio

  • La procedura di check truncation, in quanto frutto di un accordo interbancario, opera nei rapporti tra banche e non altera di per sé la disciplina del rapporto di conto corrente tra banca e cliente, né comporta automaticamente un obbligo di informazione del cliente da parte della banca trattaria.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o a opporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile, poiché la Corte di cassazione controlla solo la correttezza giuridica della decisione e la tenuta logico-formale della motivazione nei limiti del "minimo costituzionale".
  • La riconoscibilità della falsificazione di assegni da parte della banca va apprezzata secondo la diligenza professionale del banchiere, ma non impone un controllo grafologico approfondito; se la falsità non è percepibile con il controllo ordinario, manca il presupposto della colpa della banca.
  • La sentenza penale di patteggiamento non fa stato nel giudizio civile risarcitorio e può valere solo come elemento indiziario, da valorizzare eventualmente insieme ad altri dati secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
  • La stipula di una copertura assicurativa per i rischi connessi a un certo servizio non costituisce, di per sé, prova della responsabilità del soggetto assicurato, ma solo dell'esistenza di un rischio economico che l'assicurazione mira a neutralizzare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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