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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27544/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate - Territorio aveva rettificato il classamento di un immobile facente parte di un compendio interportuale, attribuendogli la categoria D/8 e una rendita catastale superiore a quella proposta dalla società con procedura DOCFA, che lo aveva censito in categoria E/1 con rendita inferiore. La società sosteneva che l’area fosse strumentale e funzionale alle attività istituzionali e di interesse pubblico svolte dall’interporto e, dunque, esente da ICI/IMU ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992. I giudici di merito avevano inizialmente rigettato il ricorso, poi la CTR aveva accolto l’appello ritenendo che l’area, pur produttiva di reddito, fosse priva di autonomia funzionale perché inserita nel comprensorio interportuale e destinata alla sosta/stoccaggio dei veicoli in collegamento con le finalità del complesso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 61 ss. del d.P.R. n. 1142/1949 e dell’art. 2, commi 40 e 41, del d.l. n. 262/2006, sostenendo che solo le unità immobiliari strettamente strumentali e indissolubilmente serventi al servizio pubblico possono essere classificate nelle categorie E e che, invece, l’area in questione era destinata a stoccaggio di merci/autoveicoli secondo logiche economico-imprenditoriali, quindi dotata di autonomia funzionale e reddituale e non censibile in E/1.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Toscana e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, ritenendo che l’area, pur inserita nel compendio interportuale, fosse un bene produttivo di reddito, destinato a stoccaggio di autoveicoli/merci in transito, e quindi non riconducibile alla categoria E/1. La Corte ha valorizzato il principio secondo cui, per il classamento in categoria E, non basta la connessione con finalità di pubblico interesse, ma occorre la mancanza di autonomia funzionale e reddituale e la stretta strumentalità al servizio pubblico; nel caso concreto tale requisito non ricorreva.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 40 e 41, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262

    nelle unità immobiliari classate nelle categorie E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati a usi commerciali, industriali, ad ufficio privato o altri usi diversi quando presentino autonomia funzionale e reddituale

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato insieme al r.d.l. n. 652/1939 per il criterio catastale di autonomia funzionale e reddituale ai fini del classamento

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    insieme all’art. 40 del d.P.R. n. 1142/1949 concorre a definire il parametro dell’autonomia funzionale e reddituale ai fini del classamento

  • art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dalla contribuente come base dell’esenzione ICI/IMU per immobili strumentali ad attività di interesse pubblico

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento della censura di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 1, commi 578-582, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    richiamata per evidenziare che la fattispecie era anteriore alla relativa disciplina sopravvenuta in parte qua

Massime di principio

  • Ai fini del classamento nelle categorie catastali E, non è sufficiente che l’immobile sia inserito in un complesso destinato a finalità di pubblico interesse: occorre che esso sia privo di autonomia funzionale e reddituale e sia strettamente strumentale al servizio pubblico.
  • Un’unità immobiliare destinata a un’attività svolta secondo parametri economico-imprenditoriali, con capacità di produrre un reddito proprio, non può essere ricondotta alla categoria E anche se concorre indirettamente a un servizio di interesse pubblico.
  • La destinazione del bene a stoccaggio, deposito o parcheggio per attività commerciali o industriali può escludere la classificazione in categoria E quando l’uso concreto non sia funzionalmente inscindibile dal servizio pubblico ma risponda a esigenze operative di impresa.
  • Nel classamento catastale rileva la funzione effettivamente svolta dal cespite e la sua attitudine autonoma a produrre reddito, non la sola localizzazione all’interno di un compendio con vocazione pubblicistica.

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