Cassazione Penale, Ordinanza n. 19225/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per avere reso, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una dichiarazione mendace circa l'assenza di precedenti penali rilevanti ai fini del beneficio, omettendo di indicare una precedente condanna definitiva per associazione mafiosa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 95 D.P.R. 115/2002, sostenendo che non fosse provato il dolo richiesto per il reato e che la Corte territoriale non avesse spiegato coerentemente perché riteneva sussistente l'elemento soggettivo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 129, 157, 159 e 161 c.p. e all'art. 75 D.P.R. 115/2002, sostenendo che il reato fosse già estinto per prescrizione alla data della sentenza d'appello. Chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già vagliate dal giudice di merito e privo di specifica critica alla motivazione impugnata. Ha considerato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello, anche per effetto della recidiva reiterata contestata e ritenuta, la quale incide sul calcolo dei termini prescrizionali. Ha inoltre precisato che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non poteva essere rilevata in sede di legittimità un'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla difesa per contestare la configurabilità del reato in relazione alla domanda di patrocinio a spese dello Stato; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva.
La sua applicazione è preclusa quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza, non essendovi un valido rapporto di impugnazione.
Il termine prescrizionale va calcolato tenendo conto della recidiva reiterata contestata e ritenuta.
Richiamato dalla difesa in tema di prescrizione; non è ritenuto utile a fondare l'estinzione nel caso concreto.
La recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi.
Norma richiamata nel ricorso; la Corte reputa infondata la doglianza collegata all'asserita prescrizione e alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
La precedente condanna non dichiarata nell'istanza era per associazione di tipo mafioso; rileva come precedente penale omesso nella falsa attestazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha funzione probatoria dei fatti attestati e impone al dichiarante il dovere di verità.
Massime di principio
- Nella dichiarazione sostitutiva resa per ottenere un beneficio pubblico, l'omessa indicazione di precedenti penali rilevanti può integrare falsità ideologica del privato in atto pubblico quando l'atto è destinato a provare i fatti attestati.
- Per la configurabilità del reato non basta la mera falsità oggettiva: è necessario il dolo, che può essere desunto dalla consapevolezza del dichiarante circa le conseguenze penali delle dichiarazioni non veritiere e dagli altri elementi del contesto.
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre doglianze già vagliate dal giudice di merito senza una specifica critica delle ragioni della decisione impugnata.
- La prescrizione va valutata considerando anche l'effetto della recidiva reiterata, che incide sia sul termine minimo sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo di prescrizione.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude il rilievo officioso delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche se maturate dopo la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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